Il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale sono i due tipi di danno risarcibili.

Da un punto di vista giuridico, in generale, il danno è un concetto oggettivo; questo vale a dire che deve essere misurabile e quantificabile, e non solo. Il danno è connesso al concetto di causa effetto, ovvero, è tale se conseguenza di un fatto illecito da parte di un altro individuo; solo dimostrando il nesso di causalità tra l’evento accaduto e il danno subito si può accedere al risarcimento.

Il danno patrimoniale consiste nella lesione di un interesse patrimoniale, sia in termini di diminuzione del patrimonio, sia in termini di mancato guadagno a seguito di un danno dannoso, mentre il danno non patrimoniale, consiste nella sofferenza psico-fisica derivante dalla commissione di un illecito, la cui risarcibilità è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

I due tipi di danno non sono direttamente proporzionali; a un danno di salute non sussegue automaticamente un danno patrimoniale, ma il giudice dovrà sempre accertarsi che la lesione fisica abbia inciso sulle capacità lavorativa e quindi sulla capacità di guadagno.

A valutare il danno sarà il medico legale attraverso la redazione della perizia medico legale.

 

Cosa si intende per danno patrimoniale

Come abbiamo già anticipato, il danno patrimoniale consiste nella lesione di un interesse patrimoniale, sia in termini di diminuzione del patrimonio, sia in termini di mancato guadagno a seguito di un danno dannoso. In ogni caso si tratta di una diminuzione del patrimonio del danneggiato.

Il risarcimento del danno patrimoniale riconosce al danneggiato una somma a compensazione della diminuzione del patrimonio; non è previsto però il ripristino della situazione patrimoniale del soggetto leso antecedente al danno. In ogni caso, l’attore in giudizio ha a suo carico l’onere della prova, che porta alla liquidazione danno patrimoniale da parte del giudice.

 

Gli elementi che compongono il danno patrimoniale

Il danno patrimoniale si compone di due elementi:

 

  1. danno emergente, ovvero la diminuzione del patrimonio;
  2. lucro cessante, ovvero il mancato guadagno cagionato dal fatto lesivo.

 

In altre parole, il danno emergente si caratterizza per essere il danno che comporta un’immediata diminuzione patrimoniale, mentre il lucro cessante identifica il profitto che il soggetto danneggiato non ha potuto conseguire a causa dell’inadempimento o del fatto illecito altrui, quindi è soggetto ad un mancato guadagno.

Non dimentichiamoci, che nella “partita”, ovviamente, entra anche il “nesso di causalità”. I danni, infatti, come recita l’articolo 1223 del Codice Civile, sono risarcibili solo se sono conseguenza diretta e immediata del fatto lesivo, ovvero se c’è un nesso di causalità tra il danno ricevuto e l’evento accaduto.

Il soggetto danneggiato dovrà sempre provare che il fatto accaduto abbia inciso sulla capacità di guadagno o sul suo patrimonio.

I danni patrimoniali devono essere sempre accertati dal giudice sulla base di quanto accertato dalla perizia medico legale e verificare in quale misura il soggetto possa continuare a esercitare la propria professione, o altre professioni, dopo e nonostante l’infortunio subito, procedendo così con la quantificazione del danno patrimoniale.

 

Risarcimento danno patrimoniale: i presupposti

 

Il risarcimento danno patrimoniale è un compenso che risarcisce la lesione di un interesse patrimoniale.

Presupposto alla base di tutti i risarcimenti è il nesso di causalità. Per poter accedere al risarcimento, si deve dunque dimostrare il nesso di causalità tra l’evento accaduto e il danno subito.

Il risarcimento danni patrimoniali varia in base alle sue componenti.

Per quanto riguarda il danno emergente, esso può essere risarcito per equivalente o in forma specifica.

Per quanto riguarda il risarcimento per equivalente, al danneggiato si riconosce una somma a compensazione della diminuzione del patrimonio, che vada quindi a compensare il valore del bene distrutto. In questo caso, non è previsto però il ripristino della situazione patrimoniale del soggetto leso, antecedente al danno. 

Per quanto riguarda invece, il risarcimento per forma specifica, il danneggiato ottiene il ripristino dello stato patrimoniale precedente al fatto lesivo che lo ha intaccato.

Non è lo stesso però per il lucro cessante. Valutare il risarcimento è in questo caso molto difficile. 

Pertanto è valutato e quindi liquidato dal giudice secondo equità. In questo caso ci si affida all’apprezzamento del giudice (che non deve scadere mai in arbitrio) in quanto, rispetto, al danno emergente, il lucro cessante presenta spesso difficoltà nell’essere accertato. Il risarcimento da mancato guadagno è sottoposto a un giudizio, cosiddetto di probabilità, da parte dell’autorità giudiziaria. È altresì necessario, però, che la parte danneggiata (come ha stabilito anche un recente pronunciamento della Cassazione) offra quante più possibili prove ed elementi certi sull’esistenza del lucro cessante.

Quantificazione del danno patrimoniale

Anche nella valutazione della quantificazione danno patrimoniale hanno una parte fondamentale le due componenti di cui abbiamo parlato sopra, il lucro cessante e il danno emergente.

Solo dopo aver verificato e riconosciuto il nesso causale, si può procedere alla quantificazione del danno del lucro cessante e/o del danno emergente.

Per il danno emergente la quantificazione è chiara. Essa viene risarcita sulla base del valore del bene distrutto, riuscendo a recuperare parte del valore a compensazione, risarcimento per equivalente o a recuperare l’intero patrimonio di cui si disponeva prima dell’illecito, risarcimento per forma specifica.

Le difficoltà sopraggiungono quando parliamo di quantificazione del lucro cessante.

L’art. 2056 del codice civile al secondo comma afferma: “Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso”.

A seguito di questo pronunciamento, risulta evidente la difficoltà nella quantificazione del mancato guadagno che il soggetto colpito dall’illecito avrebbe potuto conseguire e che invece, a causa dell’evento dannoso subito, non ha potuto conseguire. La quantificazione del mancato guadagno non può essere accertata.

Per questo motivo la cassazione ha previsto che il giudice possa, solo dopo che la vittima abbia provato l’esistenza quanto meno del danno emergente, valutare con equo apprezzamento l’entità del lucro cessante.

La Corte di Cassazione nella sentenza n.23304, 8 novembre 2007 afferma che: “Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece, anche semplicemente in considerazione dell’id quod plerumque accidit connesso all’illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità“.

Il danno emergente

Vediamo più nel dettaglio i due elementi che compongono il danno patrimoniale.

Il danno emergente è un danno che comporta un’immediata diminuzione del patrimonio.

In altre parole si tratta di una perdita economica che subisce la vittima a seguito di un danno/illecito subito.

Si possono considerare danni emergenti:

 

  • il disvalore economico provocato dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore;
  • le spese sostenute per rimuovere inesattezze della prestazione;
  • la temporanea impossibilità di godere del bene;
  • i danni provocati alla persona o ai beni della vittima;

o anche,

  • il costo sopportato per riparare l’auto danneggiata in seguito a un sinistro stradale.

 

Come abbiamo visto, la sua quantificazione è piuttosto chiara. Dopo aver dimostrato il nesso di causalità, si procede con il risarcimento per equivalente o per forma specifica, riuscendo a ottenere un risarcimento a compensazione del valore del bene perso.

Il lucro cessante

Il lucro cessante è il mancato guadagno patrimoniale provocato da un danno o un illecito subito. Quindi, a differenza del danno emergente, qui si parla di una ricchezza non ancora parte del patrimonio, ma la quale si sarebbe potuta ottenere se non ci fosse stato un danno che ha provocato l’impossibilità lavorativa permanente o temporanea della vittima.

In altre parole, si fa riferimento alla perdita delle possibilità di guadagno che il fatto illecito ha provocato al danneggiato.

Ad esempio, il lucro cessante si riscontra in situazioni dove scaturisce l’impossibilità di utilizzare un bene, che è lo strumento necessario di lavoro, o la mancata realizzazione di rapporti contrattuali.

La quantificazione del lucro cessante è piuttosto difficoltosa, in quanto non si ha l’assoluta certezza di quello che sarebbe potuto essere il guadagno.

Per cui la cassazione ha deciso che il giudice, in questo caso, deve valutare con equo apprezzamento l’entità del risarcimento, sempre dopo che è stato dimostrato il nesso di causalità, quindi dopo esser certi che c’è stato un mancato guadagno a seguito dell’illecito.

In ultimo, è bene parlare anche di una variante del danno patrimoniale ovvero quello relativo alla morte del congiunto.

Ad essere risarcibile è il danno morale del defunto, in quale prima della morte ha avvertito il venir meno della propria vita, con conseguente trasmissibilità ai propri eredi. 

 

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