A Istituto Medico Legale, abbiamo oggi un nuovo webinar.
Parliamo di Relazione medico legale di parte e capiremo insieme al Dr. Sposimo, se è rimborsabile e in che misura.
L’articolo 148 del codice delle assicurazioni, prevede che la richiesta danni debba contenere l’indicazione dell’entità delle lesioni subite.
Questo aspetto è fondamentale: non si richiede quindi la mera tipologia delle lesioni (deducibile dalla documentazione medica), bensì l’entità del danno riportato. Per inquadrarla si deve fare indubbio riferimento alle tabelle medico legali, tramite un’opportuna relazione specialistica.
Dunque l’onere economico per la stesura della relazione stessa è a carico del danneggiato o può chiederne il ristoro alla Compagnia assicurativa competente?
Per rispondere si riporta l’art.9 comma 2 del DPR 18 Luglio 2006 n. 254: “nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona”.
È dunque evidente l’esistenza di un inequivocabile fondamento normativo che stabilisce il ristoro economico delle spese relative alla relazione medico-legale di parte.
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