[vc_row][vc_column][vc_column_text]Di fronte ad una sintomatologia compatibile con più patologie, il sanitario non deve limitarsi a suggerire al paziente ulteriori accertamenti diagnostici ma deve disporli egli stesso, a pena di responsabilità in caso di dimissioni e conseguente morte del paziente.

1. Paziente dimesso e sua morte: quando è responsabile il medico?

La Cassazione torna a pronunciarsi in tema di responsabilità medica, ribadendo il principio secondo cui la responsabilità della guardia medica per la morte del paziente, visitato e dimesso, non vi è solo se non c’è prova di un suo inadempimento, sotto forma di condotta omissiva, di diagnosi errata o di una cautela necessaria e non adottata e quindi quando l’evento dannoso non è causalmente collegabile alla sua condotta.

2. La vicenda giudiziaria

La moglie e i figli di un paziente deceduto citavano in giudizio l’Azienda Sanitaria e l’operatore della guardia medica che aveva visitato l’uomo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti in seguito alla morte del proprio congiunto.

Il medico, dopo aver visitato l’uomo, quarantatreenne e fumatore, con forti e persistenti dolori al torace, gli diagnosticava uno stato d’ansia da stress in luogo di un inizio di dissecazione dell’aorta, dimettendolo incautamente.

La domanda risarcitoria veniva respinta in primo grado ma trovava accoglimento in appello. La Corte d’Appello, infatti, riferiva che la rinnovata C.T.U. aveva dato prova della condotta negligente del medico, ravvisabile non tanto nell’omessa diagnosi di dissecazione aortica, bensì nella mancata prosecuzione dell’iter diagnostico di fronte ad una sintomatologia persistente, indice anche di altre patologie, che avrebbe richiesto un approfondimento clinico-strumentale utile ad accertare la natura del dolore.

La pronuncia d’appello veniva impugnata dal medico che faceva proprio, in modo non corretto, il principio secondo cui il medico di guardia non risponde della morte del paziente, visitato e dimesso, che non ha rispettato le prescrizioni impartitegli. Ricorso non accolto dalla Corte di Cassazione.

3. La Corte di Cassazione

La Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza 7 luglio 2021, n. 19372 conferma l’appello ritenendo sussistente una condotta inadempiente del medico, causalmente correlata alla morte dell’uomo.

A nulla rileva la censura di auto responsabilità mossa dal sanitario al paziente, per non aver seguito la prescrizione impartitagli provvedendo egli stesso ad un esame diagnostico in caso di persistenza dei sintomi. Infatti, dell’esame avrebbe dovuto farsi carico proprio il medico, come misura di cautela, disponendolo anche presso una struttura apposita ove non effettuabile in loco.

Se disposto, quell’esame avrebbe infatti consentito di pervenire alla formulazione di una diagnosi tempestiva, evitando il decesso del paziente.

4. La giurisprudenza

La pronuncia conferma il costante orientamento giurisprudenziale in tema di responsabilità medica secondo cui:

– “il giudice, accertata l’attività omissiva del medico, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento” Cassazione civile, Sez. III, sentenze: 19 maggio 2010, n.16123; 9 giugno 2011, n. 12686; 27 giugno 2018, n. 16919;

– “è configurabile il nesso causale tra condotta omissiva del medico e pregiudizio patito dal paziente qualora, in base alla regola della preponderanza dell’evidenza (o «del più probabile che non»), l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno” Cassazione Sez. III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8461;

– “il sanitario della guardia medica va esente da responsabilità per la morte del paziente, visitato e dimesso, solo se non vi è prova di un suo inadempimento – sotto forma di condotta omissiva, di diagnosi errata o di una cautela necessaria e non adottata- e quindi quando l’evento dannoso non è causalmente collegabile alla sua condotta” Cassazione, Sez. III, sentenza 15 maggio 2012 n. 7529.

 

Autore: Dott.ssa Martina Rapone

 

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