Colpo di frusta e risarcimento del danno

Di che si tratta

È un evento traumatico che avviene sul collo quando la testa si flette bruscamente indietro e in avanti.

Rispetto alla situazione di partenza (1), i movimenti della testa sul collo sono una iperestensione (2) e una iperflessione (3), oggi limitate dal poggiatesta e dall’airbag.

 

1                                                   2                                                   3

[immagini tratte da: Aspetti biomeccanici ed indagini tecniche sul colpo di frusta, Semina-rio Media Campus Seminario Media Campus, 15 Aprile 2016]

Perché “fa male”

Il trauma determina una contrattura dei muscoli paravertebrali. La prolungata contrazione muscolare produce acido lattico, responsabile del dolore e che aumenta a sua volta la contrattura stessa.

Questo circolo vizioso è generato da un trauma inatteso: la persona infatti non ha quasi mai il tempo necessario per “preparare” la muscolatura del collo ad assorbire il colpo (a meno che, ad esempio, non si accorga dell’urto imminente guardando lo specchietto retrovisore). 

I sintomi possono comparire anche dopo 24-36 ore. Una insorgenza più tardiva non è generalmente giustificata.

La Legge 27/2012

La normativa in ambito di lesioni di lieve entità (legge n. 27 del 24/03/2012, art. 32 comma 3-ter e 3-quater) prevede:

  • Comma 3/ter: “le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
  • Comma 3/quater: “il danno alla persona per lesioni di lieve entità (…) è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

Vengono dunque risarcite solo le lesioni che siano o visivamente o strumentalmente accertate.

Dopo la Legge 27/2012?

  • Sentenza 18773/2016 della Corte di Cassazione: nonostante il caso riguardasse la sola I.T.,  nella sentenza viene stabilito che i criteri clinico-strumentale-obiettivo non sono da intendersi “unitariamente” ma sono utilizzabili anche singolarmente sia per valutare le lesioni che i relativi postumi permanenti. 
  • Legge 124/2017. Ribadisce la necessità di accertamento visivo o clinico strumentale obiettivo: “le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
  • Sentenza 22066/2018 della Corte di Cassazione: “… deve ritenersi che, ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da (…)  la sussistenza dell’invalidità permanente non possa essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell’invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale… “.
  • Sentenza 5820/2019 della Corte di Cassazione: “le nuove norme, in definitiva, esaltano (ma al tempo stesso gravano di maggiore responsabilità) il ruolo del medico legale, imponendo a quest’ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona. Pertanto sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano visibili ovvero non siano suscettibili di accertamenti strumentali, a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale”.  
  • Sentenza 10816/2019 della Corte di Cassazione: “la possibilità di risarcire postumi di invalidità che, pur non suscettibili di accertamenti strumentali, risultino tuttavia riscontrabili sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico-legale (…) il modus operandi richiesto dalla giurisprudenza di questa corte implica l’esistenza di un rigoroso accertamento dell’effettiva esistenza delle patologie di modesta entità senza esigere, però, che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l’accertamento clinico strumentale”
  • Sentenza 10819/2019 della Corte di Cassazione: “il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere (…) non può essere inteso però, come pure alcuni hanno sostenuto, nel senso che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l’accertamento clinico strumentale”. 
  • Sentenza 32483/2019 della Corte di Cassazione: “l’esame clinico strumentale obiettivo non è di per sé l’unico mezzo probatorio utilizzabile per riconoscere la lesione a fini risarcitori, ma lo diviene ogniqualvolta si tratti, come per l’appunto è stato ritenuto nel caso di specie con ampia e argomentata motivazione, di una patologia difficilmente verificabile sulla base della sola visita dal medico legale”.

Cosa dice la medicina legale

In mancanza di accertamenti strumentali o visivi le Compagnie di assicurazione (facendo riferimento alla Legge 27/2012) non riconoscono postumi permanenti per colpo di frusta.

Tuttavia in molte parti d’Italia, nei quesiti che il Giudice pone al C.T.U., sono stati “rimossi” i riferimenti alla L 27/2012 facendo riferimento ad alcune sentenze di Cassazione per cui la prova di lesione non deve essere fornita esclusivamente con accertamento strumentale. 

Qui un collegamento al sito della S.I.M.L.A. (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni) dove uno dei più autorevoli medici legali italiani tratta la questione .

 

Alla fine si paga o no il colpo di frusta?

Visto quanto scritto dalla Cassazione e dalla S.I.M.L.A la risposta spetta caso per caso al medico legale, figura imprescindibile per la valutazione del danno. 

“La palla rilanciata dalla Cassazione nel campo medico-legale non può che indurci, da un lato ad una riconsiderazione della nostra importanza come rilevatori e reali giudici del fenomeno (…) dall’altra, invece, di portare il fardello della responsabilità delle nostre decisioni su cui l’influenza del committente (…) non potrà e non dovrà mai interferire” .