[vc_row][vc_column][vc_column_text]Parliamo di un sinistro stradale, dove l’assistita si trovava come passeggero.

Si tratta di un frontale con un trattore che ha portato a un’importante vis lesiva.

Dopo un intervento di “osteosintesi con chiodo endomidollare S&N trigen” e numerose visite che la impegnano per 6 mesi successivi all’incidente, lo stato attuale dell’assistita dal punto di vista medico, è ancora molto delicato.

Lo stato al momento della visita medico legale è il seguente:

lamenta algo-limitazione alla spalla destra con impatto sulle attività quotidiane riferendo dolorabilità toracica ed al rachide con limitazione ai movimenti del busto e decubito obbligato in posizione supina.
Riferisce testualmente: “dopo aver tolto il busto ancora devo riprendere sicurezza”. Lamenta inoltre sintomatologia vertiginosa.

Passando alle considerazioni medico legali, dopo visita accurata effettuata dal nostro medico di direzione, si ha questo quadro:

• Postumi soggettivi di trauma cranico;
• Algolimitazione ai movimenti della scapolo-omerale dominante in esito di frattura omerale trattata con mezzo di sintesi in situ;
• Toracoalgia in esito di 12 fratture costali di cui due scomposte (III e IV a destra) ed una lesionata in due punti (III a sinistra);
• Esiti di frattura da scoppio somatica di D3 e D4;
• Esiti cicatriziali alla gamba sinistra.

Conclusione:

Per la valutazione del danno si fa riferimento alle Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, redatte dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (Giuffrè editore, 2016) e da cui si riportano le specifiche voci menomative, applicabili in via sia diretta che analogica.

Sulla base di quanto sopra esposto è possibile quantificare come segue i 199 giorni di Invalidità Temporanea certificati:

I.T.T. 50 giorni
I.T.P. 75%: 50 giorni
I.T.P. 50%: 50 giorni
I.T.P. 25%: 49 giorni

Con i postumi permanenti sopra riportati, in considerazione del congruo intervallo di tempo intercorso dall’evento traumatico, possono ritenersi stabilizzati e valutabili complessivamente in ragione di un 24 (ventiquattro) % quale danno biologico.

Pratica chiusa in fase stragiudiziale con 23 punti percentuali quale danno biologico.

 

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