In materia di responsabilità da sinistro stradale, la portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d’incidente deve ritenersi preclusa dall’ incompatibilità oggettiva tra il fatto descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.

1. Il modulo CAI

Il  Codice della Strada prevede che nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima.

Nel modulo vanno indicati tutti i dati richiesti dei conducenti, targhe, assicurazioni e le modalità del sinistro anche attraverso uno schizzo della posizione dei veicoli e dei danni.

2. Il valore del CAI

Quando il modulo è firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Nonostante il CID abbia tra le parti valore di confessione e piena prova, questo viene meno quando il contenuto riportato sul modello non corrisponde a verità. 

Quindi, il CID da solo non è utile a dimostrare in giudizio la dinamica di un incidente e le responsabilità, se presenta delle incongruenze e l’assicurazione lo contesti. In tal caso, quanto in esso contenuto può essere superato da una consulenza tecnica d’ufficio eventualmente disposta dal giudice.

3. La vicenda

Un automobilista evocava in giudizio la Compagnia assicurativa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa di un tamponamento, del proprio mezzo, ad opera di un autocarro. Il Giudice di Pace rigettava la domanda affermando, sulla base della consulenza tecnica, che i danni riportati dal mezzo del deducente non erano compatibili con l’urto lamentato e la dinamica del sinistro dichiarata. Il Tribunale confermava la decisione di prime cure, escludendo di essere pertanto vincolato dal redatto modulo di constatazione amichevole d’incidente. Avverso la decisione del Tribunale l’attore ricorreva per cassazione.

4. La Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza dell’1 dicembre 2021, n. 37752, ha sancito che “in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d’incidente deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, in specie tra l’entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e complessivamente la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole invocato (Cass. n. 15881/2013; Cass. n. 8451/2019)”

Inoltre la Cassazione affermava come il Tribunale, con accertamento di fatto non sindacabile, ha, sulla base delle risultanze istruttorie, in particolare peritali, escluso:

  • la corrispondenza dei punti d’urto rilevati sui veicoli del sinistro;
  • la corrispondenza tra dinamica descritta dall’attore, che ha invocato il modulo, e l’esame dei danni riportati;
  • la prova del fatto storico quale dedotto.

Confermando, inoltre, che ai fini dell’applicabilità della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c., è necessario che il danneggiato assolva all’onere probatorio avente ad oggetto il nesso causale tra la circolazione del veicolo e l’evento dannoso (Cass. n. 15818/2011).

La Corte quindi rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente.

 

Autore: Dott.ssa Martina Rapone

 

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