Il mancato uso delle tabelle milanesi nella liquidazione del danno non patrimoniale va motivato dal giudice, soprattutto se il divario determinato dall’uso di diversi criteri è ampio e sproporzionato.
1. Tabelle di Milano
Le tabelle di Milano, in assenza di precisi parametri di legge, sono il documento di riferimento per la liquidazione del danno biologico. I giudici vi si ispirano per risarcire le lesioni conseguenti a un sinistro stradale o a un’ipotesi di responsabilità medica.
Le tabelle garantiscono la prevedibilità e l’uniformità delle liquidazioni giudiziali su tutto il territorio nazionale. Mediante la loro applicazione si impedisce che casi simili siano liquidati in modi differenti.
Le tabelle non riguardano le singole lesioni ma fanno riferimento al cosiddetto “valore punto” relativo al danno biologico. Quindi il metodo tabellare fa riferimento a valori monetari medi relativi ad una lesione standard (danno biologico). Poi, è contemplata una percentuale in aumento per la sofferenza interiore (danno morale). Infine, sono indicati dei valori in aumento rispetto al valore standard per personalizzare la liquidazione in circostanze peculiari.
2. La vicenda
In seguito alle lesioni personali riportate a causa di sinistro stradale un soggetto conveniva in giudizio il guidatore del veicolo antagonista e la compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Se in primo grado la domanda attorea veniva accolta, in appello, a seguito di parziale accoglimento dell’appello proposto dall’assicurazione, l’importo veniva rideterminato in diminuzione sulla base delle “tabelle romane” finalizzate alla liquidazione onnicomprensiva del danno non patrimoniale. La mancata adozione da parte del giudice di merito delle tabelle milanesi in favore di altre integra una violazione censurabile con il ricorso per cassazione. Infatti il danneggiato proponeva ricorso che veniva accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello.
3. La Corte di Cassazione
Le Tabelle di Milano sono uno strumento per calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Rappresentano un documento para-normativo che consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso.
La Cassazione con l’ordinanza 2 dicembre 2021, n. 38077 ribadisce come tali parametri tabellari devono essere presi:
- come riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno in oggetto;
- oppure come criterio di riscontro e verifica della diversa liquidazione alla quale si sia pervenuti.
Il giudice deve motivare e specificare le ragioni che lo portano ad una quantificazione che, in relazione al caso concreto, è sproporzionata rispetto a quella a cui avrebbe condotto l’adozione dei parametri previsti dalle tabelle milanesi (Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011). La scelta deve essere adeguatamente motivata e deve essere effettuata una valutazione di congruità in relazione al ricorso ad altri criteri.
È utile inoltre segnalare come la Suprema Corte, recentemente, ha escluso espressamente il ricorso alle tabelle di Milano in relazione alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (Cass. 33005/2021).
In conclusione il principio di diritto che deve essere applicato è il seguente: “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l’incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri tratti dalle “Tabelle” di Milano consenta di pervenire”.
Autore: Dott.ssa Martina Rapone
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