[vc_row][vc_column][vc_column_text]Problema:

Sull’attività medico-chirurgica grava come noto l’obbligo di mezzi e non di risultato (volendo semplificare: il medico si impegna a prestare la propria opera al meglio delle proprie capacità, ma non può garantire la guarigione del malato).

Esiste però una particolare branca dove invece il sanitario è tenuto all’obbligo di risultato: la chirurgia estetica.

Si pone dunque una questione di massima importanza: come valutare il risultato?

 

Fonti:

Si citano alcune fonti giurisprudenziali tratte da un autorevole documento della S.I.C.P.R.E. (Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva, Estetica)[1]:

Dallo stesso documento di cui alla nota 1 si estrae inoltre: “… in tema di responsabilità per danni pretesamente derivanti dall’operazioni chirurgica, quasi univocamente la giurisprudenza non ha mai posto in dubbio, ed anzi ha sempre riaffermato, l’importanza del risultato nell’intervento meramente estetico”.

chirurgia estetica

 

Soluzione:

Autorevoli fonti giurisprudenziali e la stessa Società Italiana di Chirurgia Estetica, Plastica e Ricostruttiva ribadiscono con chiarezza l’obbligazione di risultato per quanto attiene gli interventi di Chirurgia Estetica.

I.M.L., oltre ad una rete di specialisti in Medicina Legale, si avvale anche della consulenza di specialisti in Chirurgia Estetica, Plastica e Ricostruttiva perché si possa attentamente valutare l’esito di interventi di natura estetica.

 

[1] E. Mocci, La chirurgia plastica nelle diverse modalità operative di chirurgia ricostruttiva e di chirurgia estetica nell’elaborazione giurisprudenziale civilistica: orientamenti attuali e prospettive, 2017.

 

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