Chirurgo estetico risarcito dalla sua paziente

Di Data: 04/05/2020Categorie: BlogVisualizzazioni: 573

Quando è il paziente a dover risarcire il chirurgo.

Nella mia esperienza professionale diverse volte mi sono trovato di fronte clienti che dopo un intervento di chirurgia estetica sono rimasti delusi. La richiesta più frequente è quella di ottenere pieno rimborso, nel tentativo di sopperire a questa delusione, che però poco ha a che fare con la giustizia in senso giuridico. 

Nel caso specifico, che riporto come esempio esplicativo, una signora chiedeva il risarcimento di € 51.155,00 da parte del proprio chirurgo estetico poiché lamentava un presunto danno a seguito dell’intervento chirurgico di mastoplastica additiva con espansione ghiandolare per risolvere l’inestetismo di mammaria asimmetrica e mammelle tubulari.

La causa, che è stata gestita dai legali e dai medici legali della Midu, la prima associazione di difesa medica Italiana, si è conclusa con il rigetto della domanda avanzata dalla paziente e la condanna a rimborsare al chirurgo le spese processuali. Vediamo di capire perché. La legge a riguardo precisa che:

“La natura contrattuale della responsabilità, non esime il paziente presunto danneggiato dall’allegare l’inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato (Cass. 30.9.2014, n. 20547) e dal dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno (Cass. n. 6093/2013).”

In altre parole, un rimborso non può essere giustificato da un semplice inadempimento, ma da un inadempimento qualificato della performance del chirurgo che porti alla produzione di un danno vero e proprio al paziente.

Sicuramente infatti è onere del professionista medico dimostrare o che non vi è stato un inadempimento o che una causa imprevedibile ed inevitabile non superabile con la dovuta diligenza ha reso impossibile la prestazione. E infatti, in quel caso specifico, il chirurgo si costituiva in giudizio contestando l’allegato inadempimento ed invocando per contro il miglioramento estetico derivato dall’operazione sulla base del raffronto tra le fotografie preoperatorie e quelle scattate nel corso dell’ultima visita e quindi sostenendo che l’intervento indicato era appunto quello nella specie eseguito.

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