[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Corte di Cassazione, con la Sent. n. 29000/2021 si è pronunciata in relazione a una vicenda di responsabilità medica che aveva coinvolto il ginecologo e l’ostetrica di una clinica.

1. La vicenda

Una coppia di genitori, in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia convenivano in giudizio la Clinica, il medico ginecologo e l’ostetrica per richiedere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non cagionati alla figlia a causa dell’errore medico sanitario.

Infatti durante il parto, vista la difficoltà della nascitura di disimpegnarsi con le spalle, ginecologo ed ostetrica praticavano alcune manovre al fine di facilitarne il parto. Alla nascita la piccola presentava una ridotta mobilità dell’arto superiore destro con deficit muscolare che si stabilizzava in una invalidità permanente.

In primo grado venivano condannati al risarcimento il medico e la clinica mentre la richiesta veniva rigettata nei confronti dell’ostetrica.

La Corte di appello a seguito di impugnazione riformava parzialmente la sentenza di primo grado. Infatti il collegio riconosceva, a seguito della CTU e del materiale probatorio raccolti nel processo penale, una responsabilità solidale dei sanitari avendo l’ostetrica operato in modo attivo nell’errata manovra insieme al medico. Inoltre confermava la responsabilità del sanitario, presente al parto e responsabile sia per aver eseguito la manovra errata che per non aver prestato adeguata assistenza terapeutica. Pertanto, la Corte territoriale concludeva per la responsabilità solidale e concorrente dei sanitari assieme alla struttura ospedaliera.

Le parti presentavano ricorso principale e incidentale dinanzi alla Corte di Cassazione. 

2. La Corte di Cassazione

La Corte con la sentenza 29000 del 16 aprile 2021 rigetta i ricorsi e conferma la sentenza dell’appello:

  1. Ha precisato in relazione al medico ginecologo che la responsabilità è stata valutata valorizzando:
  •  il suo intervento diretto nella manovra errata; 
  • l’incapacità ad effettuare diverse e più appropriate manovre;
  • il fatto che non abbia impedito all’ostetrica di compiere la manovra errata, sotto il comune presupposto che ciò che accade in sala parto è sotto la sua responsabilità qualora riconducibile all’intervento umano dell’equipe medica.
  1. Ha ribadito la responsabilità solidale dell’ostetrica che ha partecipato attivamente alla manovra. È necessario infatti precisare come si configuri la responsabilità concorrente del medico ginecologo e dell’ostetrica nel trascurare i segnali di sofferenza fetale, trattandosi di attività rientranti nelle competenze di entrambe le figure professionali operanti in equipe. L’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe medica concerne infatti non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, in quanto tali rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio (Cass. Pen. sez. IV, 01/12/2020, n.14606; Cass. Pen. sez. IV, 05/10/2018, n. 47801).
  2. Ha confermato il nesso causale tra la condotta del medico e dell’ostetrica che hanno professionalmente assistito la donna e il danno provocatole con l’errata manovra, forse inadatta alla situazione concreta e forse mal fatta, che ha provocato il danno alla spalla e l’invalidità e la responsabilità solidale.

Infine si sottolinea come, non essendo stata formulata domanda di rivalsa, non era necessario un accertamento puntuale delle rispettive condotte finalizzato ad una graduazione delle responsabilità nei rapporti interni. In conclusione, Gli Ermellini affermano che “la Corte d’Appello ha ritenuto, con ragionamento in fatto motivato e non sindacabile in questa sede, che per disimpegnare la bambina al momento della nascita i soggetti presenti con un ruolo attivo in sala parto avrebbero potuto porre in essere varie condotte alternative e che la condotta tenuta e le manovre effettuate, in assenza di accertate complicazioni esulanti dalla condotta dei sanitari o dalla loro responsabilità, quali la grandezza del neonato o le sue condizioni di fragilità particolare, e in assenza di una causa esterna neppure allegata, è da reputare, sulla base della regola del più probabile che non, che le abbia provocato il danno permanente alla spalla“.

 

Autore: Dott.ssa Martina Rapone

 

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