Lo scossone generato dalla Cassazione spinge verso un sistema tabellare flessibile a punti e modulare per il danno da perdita parentale.
1. Danno da perdita del rapporto parentale
Gli eredi di una vittima di un fatto illecito, sinistro stradale o medical malpratice, possono chiedere al civilmente responsabile il c.d. danno non patrimoniale da morte, sia iure proprio, che iure hereditatis. In particolare, il danno non patrimoniale è ritenuto risarcibile sia come danno biologico di tipo psichico sia come danno morale e da perdita del rapporto parentale.
Il danno da perdita del rapporto parentale è ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione dell’integrità psicofisica. Tale danno va al di là del puro dolore che la morte di una persona provoca nei prossimi congiunti, concretandosi nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e, pertanto, nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione e sulla quotidianità dei rapporti parentali (tre moglie e marito, tra genitore e figlio, tra fratello e sorella).
2. La problematica della quantificazione del danno.
Il danno parentale non è inquadrato in una fonte normativa, ma in una mera costruzione concettuale giurisprudenziale. È stata infatti la magistratura, nel tempo, a delineare i principi e i meccanismi di compensazione.
Il problema consiste proprio nell’esigenza di monetizzare ciò che non è facilmente monetizzabile, ossia il danno consistente nella perdita del rapporto umano tra due soggetti e nelle ripercussioni negative che tale menomazione provoca nel superstite.
Negli anni, il Tribunale di Milano e il Tribunale di Roma si sono concentrati per l’individuazione di criteri il più possibile oggettivi e uniformi idonei a soddisfare l’esigenza di parità, certezza e uguaglianza nella liquidazione del danno non patrimoniale.
I due fori hanno emanato e periodicamente aggiornato le tabelle di calcolo astrattamente più idonee per la determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. A tali tabelle, i tribunali italiani hanno fatto riferimento ai fini della determinazione del quantum debeatur.
Nonostante ciò permane l’incertezza in ordine a quale di esse deve essere di volta in volta applicata al caso di specie.
3. Le tabelle
Le tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate nel 2021, si caratterizzano per la previsione di un valore monetario base e di un aumento personalizzato fino ai valori massimi a seconda del grado di parentela (di primo o secondo grado), prevedendo tra i detti valori un ampio range.
Le tabelle del Tribunale di Roma, aggiornate nel 2019, si caratterizzano invece per l’adozione del c.d. sistema a punti, ossia di un sistema basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di esso per una somma di denaro costituente il valore ideale di ogni punto. Tale sistema adotta una serie di fattori ai quali assegnare un punteggio da moltiplicare per un valore monetario di base.
La Cassazione con diverse pronunce (7770/2021, 26300/2021, 10579/2021, 11719/2021, 33005/2021) ha espresso la preferenza per un sistema di calcolo a punti per sommatoria, mettendo in discussione la validità delle tabelle milanesi.
A seguito di tali pronunce della Cassazione, vi sono state sentenze della prima sezione civile del Tribunale di Milano che hanno recepito la tabella adottata dal Tribunale di Roma e quindi il recente e richiamato orientamento della Cassazione.
4. Conclusioni
La terza commissione interna all’Osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano è stata quindi incaricata di mettere a punto le modifiche alla tabella di liquidazione del danno parentale.
Una volta definita la nuova tabella milanese, è presumibile che la Cassazione torni sul tema, indicando quale tabella usare. Sarà una decisione che varierà i margini economici del danno risarcibile, le riservazioni tecniche e di bilancio di compagnie assicurative e aziende sanitarie e anche i premi da pagare per gli assicurati.
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