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Il ruolo del CTU
Nell’ambito di un procedimento il Giudice è chiamato ad intervenire su temi che rientrano in aree specifiche (come ad esempio la medicina, la psicologia, l’ingegneria, la biologia ecc.) per cui si rende necessario l’intervento di un profilo in possesso di competenze tecniche specifiche, qual è il CTU.
1. Il consulente tecnico d’ufficio
L’art. 61 del c.p.c. dispone che il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica al fine di dirimere questioni tecniche complesse.
Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) è una delle figure che nell’ambito di un procedimento può avere un ruolo determinante in quante sulle sue considerazioni il giudice fonda la propria decisione.
I nominativi dei CTU, che il giudice può scegliere, sono contenuti in appositi Albi professionali, le cui categorie sono imposte dalla legge, tenuti presso tutti i Tribunali.
Nello specifico il CTU è chiamato ad effettuare una consulenza tecnica d’ufficio disposta da un Giudice nell’ambito di un procedimento giuridico (civile o penale), la cui finalità è quella di consentire l’acquisizione di informazioni utili a una decisione finale equa e precisa.
Il CTU è un ausiliario del giudice e opera in un rapporto fiduciario in quanto il suo ruolo è proprio quello di supportate il Giudice fornendogli i chiarimenti e le risposte tecniche necessarie per arrivare più agevolmente al giudizio finale.
Nel silenzio della legge, però, è il Presidente di ogni Tribunale che deve intervenire, vigilando sulle iscrizioni agli albi e sulle modalità di reclutamento dei Consulenti Tecnici di Ufficio investiti del delicato compito di accertare la realtà dei fatti in ottemperanza alla normativa vigente.
2. Chi è il CTP e le differenze con il CTU
Ai sensi dell’art. 201 c.p.c., il giudice, dopo aver nominato il consulente tecnico indica alle parti un termine entro cui nominare un loro consulente tecnico, ovvero un CTP.
Il consulente tecnico di parte una volta nominato potrà assistere alle operazioni del consulente del giudice, partecipare all’udienza e chiarire ed esprimere le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
Le principali differenze tra CTU e CTP sono:
- il CTU viene nominato dal giudice, il CTP dalle parti su autorizzazione del giudice;
- il CTU riferisce al giudice e deve essere imparziale mentre il CTP fornisce la sua consulenza per supportare le parti che rappresenta;
- il CTU è un libero professionista iscritto al suo Albo Professionale, Ordine o Collegio oppure alla Camera di Commercio e anche all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio; il CTP, invece, non ha l’obbligo di iscrizione all’albo;
- il CTU deve prestare giuramento e per astenersi dalla nomina deve presentare un’istanza; il CTP non ha l’obbligo di prestare giuramento e può rifiutare l’incarico senza dover dare spiegazioni.
3. La CTU in materia di responsabilità sanitaria
La Legge Gelli – Bianco (L. n. 24/2017) ha previsto che nei procedimenti, sia civili che penali, con oggetto la responsabilità sanitaria, in caso di conferimento di incarico peritale o consulenziale (CTU), vi sia un necessario affiancamento di almeno due professionalità quali il medico legale e almeno uno specialista nella materia di cui si discute nel procedimento.
Tali specialisti devono avere una specifica e pratica conoscenza dell’oggetto del procedimento e devono sempre essere scelti tra gli iscritti negli albi come prevedono le disposizioni di attuazione del c.p.c. e del c.p.p. (Cass n. 18773 del 26 settembre 2016).
La legge stabilisce, anche, che negli albi devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina e che in sede di revisione degli albi sia indicata l’esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati ed ancora che gli albi devono essere aggiornati almeno ogni cinque anni per garantire, oltre a quella medico-legale, un’ adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina.
La problematica è che nell’ambito delle consulenze tecniche d’ufficio ed in particolare in quelle mediche, gli incarichi vengano assegnati a medici privi di specializzazione o ad “esperti” di branche differenti rispetto alla patologia da accertare. Nei giudizi di risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale, può accadere che lesioni ortopediche debbano essere valutate da un cardiologo o da un neurologo, con grave pregiudizio della legittima tutela dei diritti e degli interessi del danneggiato.
Ciò comporta la produzione di CTU elaborate senza l’adeguata conoscenza delle regole giuridiche del processo e quindi nulle; inoltre il consulente si trova a valutare casistiche non affini alla propria area medica, non consentendogli l’adeguato dispendio delle tecniche della propria scienza.
Problematiche del genere, purtroppo, si registrano anche per quanto concerne la CTU tecnica, cioè relativa alla ricostruzione del sinistro e ai danni materiali. Il danno tecnico può essere stimato solo ed esclusivamente da periti assicurativi iscritti all’albo nazionale gestito dalla Consap mentre spesso la scelta ricade su soggetti privi dei requisiti previsti.
Autore: Dott.ssa Martina Rapone
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