Il soggetto danneggiato da emotrasfusione infetto, ovvero da trasfusione di sangue infetto ha diritto ad essere risarcito, vediamo come e quali sono i tempi di prescrizione.
1. Danno da trasfusione con sangue infetto
Per danno da emotrasfusione si intende la lesione permanente alla salute del paziente che, a seguito di una trasfusione effettuata con sangue infetto abbia contratto una malattia quale l’epatite virale o l’HIV.
Nonostante tale danno si verifichi con più frequenza in soggetti affetti da patologie che richiedono, a fini terapeutici, frequenti trasfusioni, non mancano i casi di soggetti che con un’unica trasfusione hanno contratto una malattia.
2. L’indennizzo ex Legge 210/1992
La legge n. 210 del 1992 è stata emanata in Italia al fine di regolamentare l’indennizzo per le vittime di danni da emotrasfusione.
La normativa prevede un indennizzo, in favore del soggetto che abbia subito danni irreversibili a causa di una emotrasfusione con sangue infetto, a seguito di domanda e valutazione del Ministero della Sanità.
La somma avrà natura di indennizzo e non di risarcimento; ciò significa che è erogata in virtù di un generale dovere di solidarietà sociale previsto dall’art. 2 della Costituzione e finalizzato a fornire ristoro alla menomazione subita del diritto alla salute, tutelato ex art. 32 Costituzione, e prescinde da qualsiasi profilo di responsabilità.
Quindi, non provvederà al ristoro di ogni lesione patita dalla vittima, in quanto forfettariamente determinata sulla base di specifiche tabelle.
3. Il risarcimento del danno
Il soggetto che non si consideri integralmente soddisfatto dopo la corresponsione dell’indennizzo potrà dunque agire, a titolo di risarcimento, nei confronti della struttura ospedaliera o del ministero della salute per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
La struttura ospedaliera sarà responsabile in via contrattuale, avendo preso in carico il paziente, che dovrà provare l’esistenza del contratto/contatto con la struttura ospedaliera; l’inadempimento (la somministrazione del sangue infetto) e il danno conseguenza dell’inadempimento.
Mentre il Ministero Della Salute sarà responsabile in via extracontrattuale avendo omesso di vigilare e di predisporre e attuare tutte le misure idonee ad evitare il contagio. In tal caso il danneggiato dovrà provare il fatto illecito commesso (ossia di aver subito una trasfusione con sangue infetto); il danno concretamente subito; il rapporto di causalità intercorrente tra fatto illecito e il proprio danno e l’omessa vigilanza sul sangue trasfuso (culpa in vigilando).
4. La prescrizione
Per quanto concerne il termine di prescrizione del diritto al risarcimento questo, in base alla disciplina prevista dal codice civile in tema di responsabilità contrattuale, ammonta a 10 anni, mentre, in base alla disciplina prevista in tema di responsabilità extracontrattuale, ammonta a 5 anni.
Questione di particolare rilevanza relativa alla prescrizione è il momento dal quale inizia a decorrere e quindi entro che termine il danneggiato da emotrasfusione deve intraprendere le relative azioni.
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10190 del 30 marzo 2022 ha ribadito che “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nel caso di contagio da emotrasfusioni per fatto doloso o colposo di un terzo, decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita – o possa essere percepita, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo.”
Quindi, deve individuarsi la conoscenza della lesione, con relativo avvio del decorso del termine prescrizionale, nel momento in cui viene presentata la richiesta di indennizzo al ministero della salute, poi sarà la controparte a dover dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione anche per mezzo di presunzioni.
Autore: Avv. Martina Rapone
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