Quale regola è applicabile agli interessi da assegnare alla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica?
1. Il caso
Un paziente agiva contro l’azienda sanitaria per sentirla condannare al risarcimento dei danni derivanti da un trattamento chirurgico eseguito al colon senza il rispetto delle linee guida. Il Tribunale condannava l’azienda sanitaria al pagamento di una somma oltre interessi. L’azienda sanitaria presentava appello avverso la decisione in relazione agli interessi, sostenendo che il tasso corretto da applicare era quello che derivava della differenza “tra tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato ogni anno ai sensi dell’art. 1284 co. 1 c.c.”.
La corte accoglieva l’appello, escludendo l’applicazione dell’art. 1284 c.c. comma 4 per quanto riguardava la quantificazione degli interessi dovuti (“Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.”).
Il paziente ricorreva in Cassazione sollevando un unico motivo in quanto riteneva errato non applicare al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità medica il comma 4 dell’art. 1284 c.c. che prevedeva il calcolo degli interessi dalla domanda giudiziale nella stessa misura prevista per le transazioni commerciali.
2. La cassazione
La Cassazione, ritenendo la questione di importante primaria, considerato che sulla stessa non si è ancora affermato un orientamento univoco (Cass., 3, n. 28409 del 7/11/2018 e Cass., 3, n. 7966 del 20/4/2020), con ordinanza interlocutoria n. 12581/2022 rinviava alla terza sezione affinché venisse decisa la regola sugli interessi da applicare sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica.
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