Il medico commette reato se si rifiuta categoricamente e in malo modo di visitare un paziente oncologico arrivato con codice giallo.

1. Il caso

Un medico, nei due gradi di giudizio, veniva ritenuto responsabile del reato di “Rifiuto di atti di ufficio” di cui all’art. 328 c.p. in quanto nella sua qualità di medico in servizio nel reparto di medicina aveva indebitamente rifiutato di compiere un atto che, per ragioni mediche, doveva essere compiuto senza ritardo.

Lo stesso, dopo il suo accesso nel reparto con 45 minuti di ritardo rispetto all’inizio del turno, si era rifiutato di visitare un paziente neoplastico che presentava un versamento pleurico destro, dopo l’accesso al Pronto Soccorso e a cui, a causa delle difficoltà respiratorie era stato assegnato un codice giallo in quanto affetto da una forma morbosa grave. A nulla erano serviti i solleciti del figlio del paziente a cui il medico, dopo aver usato toni forti e decisamente poco delicati, voltava le spalle allontanandosi.

L’imputato a mezzo del suo difensore presentava ricorso per Cassazione fondato su ben sei motivi tra i quali:

– con il primo motivo riteneva non fosse rilevante il ritardo con cui il medico era giunto in reparto perché al limite poteva rappresentare un inadempimento contrattuale, privo, nel caso di specie, di valenza penale;

– nel secondo motivo faceva presente che il vero responsabile della mancata visita era il medico del turno precedente, che non avrebbe dovuto lasciare il reparto fino a quando il medico del turno successivo non fosse arrivato;

– nel terzo evidenziava un travisamento della prova in ordine alle testimonianza rese dagli infermieri del turno delle ore 14.00 in quanto uno di essi non aveva chiamato il medico imputato al telefono e il centralino lo aveva contatto una sola volta;

– nel quarto motivo evidenziava che al medico in realtà era stato impedito di vistare il paziente perché aggredito dal figlio di quest’ultimo.

 

2. La cassazione

La Cassazione con la sentenza n. 23406/2022, analizzava i motivi sollevati e rigettava il ricorso. Infatti, era stato ritenuto provato il rifiuto del sanitario al compimento degli atti d’ufficio a cui era tenuto non a causa del ritardo, bensì del rifiuto netto apposto dallo stesso ad eseguire la visita. Il ritardo era solo stato valutato come indice rivelatore della condotta del medico nella vicenda nel suo complesso. Inammissibile anche il terzo motivo perché la chiamata dell’infermiere non era decisiva ai fini del decidere. Inammissibile anche il quarto motivo nel quale l’imputato aveva affermato che la visita non si era potuta svolgere a causa della feroce aggressione da parte dei familiari del degente perché sia la sentenza di primo grado, che la sentenza impugnata avevano accertato che il rifiuto dell’imputato a visitare il paziente era stato anteriore all’aggressione causata proprio dallo stesso rifiuto. Venivano rigettati in quanto inammissibili anche gli altri motivi di ricorso.

Dalle sentenze poi emergeva che erano state accertate le plurime sollecitazioni rivolte al sanitario affinché si recasse a visitare il paziente, così come la scelta delibata di non farlo.

Infine la Corte specificava: “integra il reato di rifiuto di atti di ufficio, la condotta del medico di guardia in servizio presso una casa di cura che, richiesto di prestare il proprio intervento da personale infermieristico in relazione alla progressiva ingravescenza delle condizioni di salute di un paziente ivi ricoverato, ometta di procedere alla visita ed alla diretta valutazione della situazione, a nulla rilevando che il paziente sia comunque assistito dal suddetto personale, incaricato di monitorarne le condizioni fisiche e i parametri vitali, e che, in tal caso, la valutazione del sanitario si fondi soltanto su dati clinici e strumentali.”

 

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