[vc_row][vc_column][vc_column_text]Con l’ordinanza 31591 del 04 Novembre 2021 la Corte di Cassazione stabilisce che il CTU deve rispondere specificamente alle osservazioni del CTP e del difensore delle parti. Se ciò non avviene la sentenza risulta viziata nella motivazione e violato il diritto di difesa.

1. Il caso e la decisione della Cassazione

Il ricorrente impugnava la sentenza davanti la Corte di Cassazione in quanto la Corte d’Appello territorialmente competente aveva deciso facendo proprie le conclusioni del CTU con una formula standard senza prendere in considerazione le osservazioni critiche espresse negli atti difensivi dal ricorrente e dal rispettivo CTP .

La Cassazione riteneva fondato il motivo di riscorso specificando due diversi casi.

Il primo caso si ha quando il giudice di merito aderisce al parere del CTU in quanto riconosce convincenti le conclusioni dello stesso. Qui il giudice non è tenuto ad esporne in modo specifico Ie ragioni poiché l’accettazione del parere costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure.

Aderendo alle conclusioni del consulente tecnico che abbia a sua volta replicato ai rilievi dei consulenti di parte, si esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del convincimento del Giudice stesso. Quindi in questo caso non si incorre nel vizio di motivazione.

Diverso è il caso in cui le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio sono sottoposte a critiche specifiche e circostanziate avanzate sia dai consulenti di parte che dai difensori di cui non si tiene conto. In tal caso il giudice è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata Ie ragioni della propria adesione all’una o all’aItra conclusione.

2. Conclusioni

La questione riguarda il ruolo spettante al giudice in tale contesto, in particolare, se la qualità delle conoscenze tecnico-scientifiche utilizzate nel processo debba essere sottoposta a un controllo costante e pervasivo a opera del giudice.

Infatti, il giudice è chiamato a svolgere un’indagine per certo complessa e delicata. Ossia valutare la corretta enunciazione, da parte dell’esperto, delle premesse di fatto che risultano dagli atti (i cosiddetti elementi di prova) e la validità, sul piano scientifico, delle opzioni e delle tecniche d’indagine utilizzate dall’esperto. Specie sotto tale ultimo profilo, l’indagine risulta estremamente articolata e problematica, in quanto al giudice spetterà di valutare, mediante un’indagine dal carattere evidentemente interdisciplinare una molteplicità di aspetti di non sempre agevole percezione: quali il contenuto della legge scientifica, appunto, le condizioni presupposte per la sua validità, ovvero le condizioni di falsificabilità dei relativi risultati. Infine, e sempre in questa prospettiva, il giudice sarà tenuto a verificare la corrispondenza del procedimento seguito dal consulente tecnico alla legge o alla tecnica scientifica applicata.

 

Autore: Dott.ssa Martina Rapone

 

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