I- Introduzione

L’onorario per la relazione medico legale di parte è rimborsabile in ambito di responsabilità civile auto? Facciamo chiarezza su un aspetto che è talvolta fonte di problematiche nella trattativa fra legale/patrocinatore e la rete liquidativa delle Compagnie.

II- Normativa e giurisprudenza

La liquidazione del danno da parte della Compagnia (del responsabile civile o del danneggiato in caso di indennizzo diretto) sono regolate dagli articoli 145, 148, 149 del Codice delle Assicurazioni.

In particolare l’articolo 148 prevede che la richiesta danni debba contenere l’indicazione dell’entità delle lesioni subite.

Questo aspetto è fondamentale: non si richiede quindi la mera tipologia delle lesioni (deducibile dalla documentazione medica), bensì l’entità del danno riportato. Per inquadrarla si deve fare indubbio riferimento alle tabelle medico legali, tramite un’opportuna relazione specialistica.

Dunque l’onere economico per la stesura della relazione stessa è a carico del danneggiato o può chiederne il ristoro alla Compagnia assicurativa competente?

Per rispondere si riporta l’art.9 comma 2 del DPR 18 Luglio 2006 n. 254: “nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona”.

È dunque evidente l’esistenza di un inequivocabile fondamento normativo che stabilisce il ristoro economico delle spese relative alla relazione medico-legale di parte.

Si precisa poi che la Cassazione (cfr Cass. Civ. Sez III n 3266/2016) ha stabilito che anche le spese legali sostenute nella fase stragiudiziale devono essere risarcite al danneggiato, nonostante quanto scritto nel DPR sopracitato.

III- Importi delle relazioni medico legali di parte

Stabilita dunque la ammissibilità giuridica della spesa per l’attività medico legale di parte, è utile comprendere quali siano le indicazioni tariffarie per la relazione stessa.

In proposito vi è il Tariffario redatto dal S.I.S.M.L.A. (Sindacato Italiano Specialisti di Medicina Legale e delle Assicurazioni). Da tale documento si estrae: “al termine di una revisione conoscitiva delle tariffe medie professionali applicate sul territorio Nazionale dagli Specialisti medico-legali il Consiglio Direttivo Nazionale ha approvato il presente aggiornamento tariffario per le prestazioni specialistiche medico-legali. Scopo di questo documento è quello di fornire a tutti, addetti del settore e comuni cittadini, un orientamento su quale valore economico attribuire a ciascuna specifica prestazione medico-legali”.

IV- Conclusioni

In sintesi abbiamo visto come la spesa per l’attività medico legale di parte in tema di quantificazione del danno alla persona in Responsabilità Civile Auto, sia da ritenersi ammissibile ai sensi della normativa vigente.

Esiste inoltre un autorevole fonte (tariffario S.I.S.M.L.A.) cui far riferimento per il valore economico di ciascuna prestazione medico-legale.

 

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Parleremo di:

“RELAZIONE MEDICO LEGALE DI PARTE. E’ RIMBORSABILE? E IN CHE MISURA?

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