[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 27109/2021 pubblicata il 6 ottobre 2021 si esprime nuovamente in tema di consenso informato.

1.  La vicenda giudiziaria

A seguito di instaurazione di giudizio per responsabilità medica, i congiunti della defunta si sentivano pronunziare dal Tribunale competente un parziale accoglimento della domanda di risarcimento danni. Per tale motivo impugnavano la sentenza dinanzi la Corte di Appello che però respingeva il gravame interposto.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, i ricorrenti lamentavano che la corte di appello aveva posto alla base dell’assunta decisione “la consulenza svolta in sede penale, che, nell’escludere la responsabilità penale dei sanitari, aveva accertato che la defunta era portatrice di una grave forma di cardiopatia e l’intervento di angioplastica era stato eseguito correttamente”. Il tutto senza considerare che in caso di “atto medico non assentito” il medico e la struttura sanitaria sono tenuti a rispondere dell’”esito infausto dell’atto terapeutico ancorché ad essi non imputabile a titolo di responsabilità medica propriamente intesa”, giacché “è sul medico e sulla struttura sanitaria in cui operi che viene a gravare il rischio delle complicanze a lui non imputabili, ma prevedibili, dell’atto medico non assentito”. Inoltre eccepivano che la corte di appello non aveva considerato che “qualora i sanitari della struttura sanitaria avessero rappresentato alla paziente tutti i rischi connessi all’intervento poi praticato, nonché la possibilità di eseguire l’intervento presso altre strutture sanitarie specializzate nel settore e/o comunque muniti di un’unità di cardiochirurgia, è certamente plausibile sostenere, anche in via presuntiva, che la signora, ferma restando la possibilità di ricorrere a terapie alternative, avrebbe scelto di eseguire altrove l’intervento medico”.

2. Il consenso informato

La necessità del consenso informato del paziente nell’ambito dei trattamenti medici è prevista dalla legge n. 219 del 2017 che oltre a prevedere la tutela del diritto all’autodeterminazione regola le modalità di espressione delle informazioni e di acquisizione del consenso.

Il consenso informato è il diritto fondamentale della persona all’espressione di una consapevole adesione al trattamento proposto, e, quindi, alla sua libera e conscia autodeterminazione, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. Il trattamento medico riguarda, invece, il diritto fondamentale alla salute (art. 32, co., Cost.).

Il consenso informato, infatti, deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, della portata e dell’estensione dell’intervento medico-chirurgico, dei rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative.

L’obbligo del medico di acquisire il consenso informato del paziente costituisce, pertanto, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario.

La violazione dell’obbligo assume autonoma rilevanza ai fini della responsabilità risarcitoria del sanitario, in quanto, mentre l’inesatta esecuzione del trattamento medico-terapeutico determina la lesione del diritto alla salute (art. 32, primo comma, Cost.), l’inadempimento dell’obbligo di acquisizione del consenso informato determina la lesione del differente diritto fondamentale all’autodeterminazione (art. 32, secondo comma, Cost. e Cass. n. 16503/2017).

3. La Corte di Cassazione

La Corte, nel caso di specie, individua due diritti fondamentali diversi, entrambi costituzionalmente tutelati:

  • il diritto alla salute, leso dall’inesatta esecuzione della prestazione medica;
  • il diritto all’autodeterminazione, leso dalla violazione del dovere di informazione.

La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni:

  • un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
  • un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute e che possa aggiungersi ad esso.

Quindi, secondo la Corte di Cassazione in mancanza di consenso informato, l’intervento del medico è sicuramente illecito, non potendo tale consenso presumersi dalla gravità delle condizioni del paziente. Il consenso del paziente all’intervento non può ritenersi presuntivamente e tacitamente prestato in virtù della gravità delle sue condizioni, non potendosi da ciò presumere che, quand’anche egli fosse stato informato adeguatamente, avrebbe ugualmente deciso di farsi operare. Inoltre, si precisa, come l’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione ulteriore e diversa da quella dell’intervento medico richiesto, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente.

In mancanza di consenso informato quindi l’intervento del medico è sicuramente illecito, anche quando sia nell’interesse del paziente, ciò in quanto l’obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario.

 

Scarica qui la sentenza

 

Autore: Dott.ssa Martina Rapone

 

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