[vc_row][vc_column][vc_column_text]Nel presente articolo, ci si vuole soffermare su di un aspetto di non poco conto: le possibili responsabilità penali, civili, e disciplinari in cui può incorrere il Medico Legale che svolga attività di Consulente Tecnico d’Ufficio.
Appare il caso di dedicare attenzione a questo tema, perché non è del tutto scontato che le parti di un procedimento, o lo stesso CTU, siano fino in fondo consapevoli dell’esistenza di tali responsabilità.
Il CTU Medico Legale è difatti convinto che la responsabilità professionale interessi sempre tutte le altre discipline mediche e giammai la propria.
Un tale convincimento, deriva al Professionista da una serie di motivazioni:
– in primis, perché ritiene di tutelarsi dietro lo schermo offerto dal Magistrato “Peritus
Peritorum”;
– poi, perché non svolge attività diagnostico-terapeutiche tali da poter provocare danni
all’integrità psicofisica della persona;
– infine, perché ritiene che un suo parere erroneo non possa rappresentare un grave problema.
Ebbene, la convinzione del Professionista è fondata su elementi assolutamente fallaci.
• Il libero convincimento del Giudice, che si condensa nella classica formula del “Peritus
Peritorum”, trova limiti sia nella giurisprudenza sia nella dottrina. La dottrina è pressoché concorde nell’affermare che, la dimensione squisitamente scientifica della valutazione del CTU, determina un ampliato potere di vincolo sul Magistrato. In buona sostanza, è abbastanza difficile che un Giudice possa deliberatamente decidere di discostarsi dalla perizia redatta dal proprio Consulente. Ne deriva, inevitabilmente, un’accresciuta responsabilità del Professionista correlata ad una valutazione
tecnica incongrua.
• Non è poi affatto vero che il Medico Legale non svolga attività diagnostica (su quella terapeutica, la questione non si pone), anzi, egli svolge un ruolo che si potrebbe definire iperdiagnostico, visto che gli si richiede non solo un inquadramento puramente descrittivo (c.d. studio nosografico), ma altresì la minuziosa ricostruzione eziopatogenetica di un evento morboso, che sarebbe lo studio e la ricostruzione delle cause e delle conseguenze dell’evento in questione.
• Da ultimo, il danno che si può provocare con comportamenti o giudizi negligenti, imperiti,
imprudenti, non è limitato al solo danno biologico, già di per sé grave, ma comprende anche un danno patrimoniale (determinato da spese legali etc.).
Alla luce delle argomentazioni suesposte, l’attività medico-legale non può considerarsi esente da conseguenze penali o civili.
Diventa a questo punto interessante capire in cosa possa consistere la responsabilità in cui può incorrere il CTU Medico Legale, partendo dall’individuazione della norma cardine del sistema delle responsabilità del CTU: l’art. 64 c.p.c.
Altrettanto importante è sottolineare fin da subito che la colpa grave – intesa come la violazione dei doveri di correttezza e diligenza, l’imperizia del Consulente, o la sua negligenza non scusabile – è l’elemento soggettivo che deve essere presente affinché si possa addebitare una qualsivoglia responsabilità al Professionista.
RESPONSABILITÀ PENALE
La succitata norma cardine, rende applicabile al CTU le norme penali relative a reati come
il peculato (art. 314 c.p.), il rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.), il reato di falsa
perizia (art. 373 c.p.).
Il CTU riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p., ed è perciò destinatario di norme riguardanti reati come corruzione (art. 318 c.p.), concussione (art. 317 c.p.) ed abuso d’ufficio (art. 323 c.p.).
Come si diceva, il secondo comma dell’art. 64 c.p.c. individua nella colpa grave l’elemento
caratterizzante della responsabilità penale del CTU: in ogni caso in cui questa sia riscontrabile nella condotta del CTU, con riferimento all’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, egli è punibile a titolo di contravvenzione con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 10.329 euro.
Inoltre, in caso di condanna ad un anno di arresto, trova applicazione anche l’art. 35 c.p., che prevede la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo compreso tra 3 mesi e 3 anni.
RESPONSABILITÀ CIVILE
Anche la responsabilità civile del CTU trova la sua norma di riferimento nell’art. 64 c.p.c., che nell’ultimo periodo prevede che: “in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”. Parte della dottrina ritiene che l’inciso “in ogni caso” implichi la risarcibilità del danno anche al di fuori dei casi in cui si configura la colpa grave, di cui alla prima parte dello stesso comma.
L’opinione maggioritaria, però, ritiene che non sia sufficiente la colpa lieve e dunque, anche per la configurabilità della responsabilità civile, debba farsi riferimento al canone della colpa grave.
La responsabilità civile è di natura extracontrattuale, il che significa che esula dall’esistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra le parti, e ricorre per il solo fatto di avere, con la propria condotta, arrecato un danno a qualcuno; tale forma di responsabilità può essere fatta valere nell’arco di un più breve termine di prescrizione (5 anni). Essa può derivare da condotte come lo smarrimento dei documenti, il ritardo nel deposito della perizia, l’insufficiente preparazione del CTU, la sua imperizia, e qualunque condotta che comporti un’eccessiva durata del processo.
La dimostrazione del danno è onere della parte che ritenga di averlo subito, e può riguardare, ad esempio, la soccombenza nel processo a causa delle risultanze della perizia contestata, o le spese sostenute per la stessa.
Le contestazioni possono portare all’annullamento della CTU ed al suo rinnovo con un consulente sostituto.
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
Da ultimo, appare il caso di soffermare l’attenzione anche sui possibili risvolti disciplinari.
L’espletamento non corretto della Consulenza Tecnica d’Ufficio, può difatti portare anche
all’insorgere di responsabilità disciplinare in capo al Professionista.
A norma dell’art. 19 disp. att. c.p.c., quest’ultimo è sottoposto alla vigilanza da parte del Presidente del Tribunale, che può promuovere a suo carico un procedimento disciplinare quando risulti che non abbia ottemperato ai propri obblighi.
Le sanzioni disciplinari per il CTU, consistono nell’avvertimento, nella sospensione dall’Albo dei Consulenti fino ad un anno, e nella cancellazione dall’Albo dei Consulenti. Ovviamente, il Professionista rimane sottoposto anche all’osservanza delle norme deontologiche proprie del suo Ordine di appartenenza.
CONCLUSIONI
Come ho già avuto modo di affermare in un mio precedente articolo sulla perizia medico legale, essa rappresenta uno strumento sicuramente indispensabile nei procedimenti civili o penali per responsabilità medica, o nei procedimenti per sinistro.
Il ruolo del Medico Legale, soprattutto se CTU, è a dir poco dirimente; ed ecco che ad un ruolo di tale rilevanza non possono che seguire oneri su oneri. Contrariamente a quanto si possa credere, non è raro che si possa fare valere la responsabilità professionale del CTU.
Se, indubbiamente, le difficoltà probatorie della materia possono porre, entro certi limiti, al riparo da condanne formali, è certo che un contenzioso di questa natura può sempre e comunque sorgere e, qualora ciò avvenisse, sarebbe di per se stesso un danno, per le inevitabili spese di difesa e per le ansie che inevitabilmente derivano, oltre che per l’immagine professionale del Medico Legale.
Più praticamente, il consiglio che si può dare al CTU è di munirsi sempre di una copertura
assicurativa per la responsabilità civile.
Ciò non toglie, evidentemente, che il principale riparo da addebiti ed appunti sia sempre e soltanto uno: una salda prassi professionale, corredata da coscienza e diligenza personale.
Autore: Avv. Ivana Consolo
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