[vc_row][vc_column][vc_column_text]Con la sentenza n. 37617/2021 la Cassazione torna a parlare delle linee guida in ambito di responsabilità sanitaria e a precisare come il rispetto delle stesse non esonera da responsabilità e dalla personalizzazione dell’intervento in base alle concrete e specifiche condizioni cliniche dell’assistito.

1. La vicenda giudiziaria

La Corte d’appello, ribaltava il giudizio di primo grado, assolvendo il medico accusato di interruzione di gravidanza da lui provocata in danno ad una paziente.

Nello specifico, nell’anno 2015, la donna, trovandosi alla trentunesima settimana di gravidanza, si recava in ospedale a seguito di abbondanti perdite e dolori pelvici.

Il ginecologo sottoponeva la paziente ad esame ispettivo, ad esame del Prom Test e ad ecografia.  Sebbene la corretta lettura del tracciato cardiotocografico non fosse rassicurante, all’esito dei predetti esami, si disponeva la dimissione della paziente invece di disporne il ricovero in osservazione, anche alla luce della condizione di grave prematurità del feto e della possibilità di misconoscimento del Prom test a causa di una frettolosa e non adeguatamente protratta osservazione.

Dopo pochi giorni la donna si recava nuovamente in regime d’urgenza presso lo stesso nosocomio, ma il feto, che era deceduto in utero, nasceva morto.

La Corte d’appello, nel motivare la pronunzia assolutoria, ravvisava un’insormontabile incertezza circa le cause dell’accaduto e la loro riferibilità al ginecologo; l’assenza di nesso causale tra l’errata lettura del tracciato e la rottura delle acque e il rispetto da parte del medico delle linee guida nel trattamento della paziente.

I ricorrenti al contrario osservavano che le omissioni del ginecologo avessero avuto rilevanza causale sul prodursi dell’evento e che la Corte di merito non le avesse ravvisate applicando in modo errato i principi in tema di causalità omissiva.

2. La Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione Penale Sez. IV con sentenza n. 37617 del 18.10.2021 accoglie il ricorso dei ricorrenti e annulla la sentenza di assoluzione del medico con rinvio.

La Cassazione sottolinea come la Corte d’appello al di là del rispetto delle linee guida avrebbe dovuto valutare ciò che sarebbe accaduto, certamente con elevata probabilità non solo statistica ma anche logica, se il medico avesse tenuto un comportamento commisurato, in via prudenziale, alle evidenti peculiarità del caso concreto.

Infatti, il formale rispetto delle linee guida vigenti non può considerarsi esaustivo ai fini dell’esclusione della responsabilità del medico. Le linee guida, non sono regole di cautela a carattere normativo ma costituiscono raccomandazioni di massima che non dispensano il sanitario dal dovere di verificarne la praticabilità e l’adattabilità nel singolo caso concreto.

Pertanto, “non può dirsi esclusa la responsabilità colposa del medico in riguardo all’evento lesivo occorso al paziente per il solo fatto che abbia rispettato le linee guida, comunque elaborate, avendo il dovere di curare utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo la scienza medica dispone” (In tal senso Cass. Sez. 4, n. 8254 del 23/11/2010; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 18430 del 05/11/2013; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 24455 del 22/04/2015).

Anche la L. n. 24 del 2017 (la c.d. legge Gelli – Bianco) all’art. 5 (buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida), comma 1, afferma che “gli esercenti le professioni  sanitarie,  nell’esecuzione  delle  prestazioni  sanitarie  con   finalità  preventive,   diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative  e  di  medicina  legale,  si attengono,  salve  le   specificità   del   caso   concreto,   alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate.”

A seguire l’art. 6, comma 1, circa la responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria precisa che “qualora l’evento  si  sia  verificato  a  causa  di  imperizia,  la punibilità è esclusa  quando  sono  rispettate  le  raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e  pubblicate  ai  sensi  di legge  ovvero,   in   mancanza   di   queste,   le   buone   pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni  previste  dalle predette linee guida risultino adeguate alle  specificità del  caso concreto».

Nel caso di specie la Corte d’appello aveva completamente omesso di verificare se, rispetto alle peculiarità del caso concreto, il rispetto delle linee guida fosse bastevole o richiedesse, invece, un approfondimento delle condizioni della paziente, mantenendola per qualche tempo in osservazione presso l’ospedale.

 

Autore: Dott.ssa Martina Rapone

 

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