[vc_row][vc_column][vc_column_text]Si auspica l’applicazione della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) per il risarcimento del danno a persona e la fine della supplenza delle cosiddette Tabelle Milanesi.
1. La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.)
È in via d’approvazione la “bozza di T.U.N.”, che ha per oggetto la Tabella Unica Nazionale prevista dall’art. 138 Codice Assicurazioni private (CAP).
Gli artt. 138 e 139 del CAP si applicano, in primo luogo, alla liquidazione del danno conseguente dalla circolazione di veicoli e natanti ma anche al danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria.
Il T.U.N. richiamato nel novellato art. 138 ha “il fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori.”
Fino a tale momento le tabelle milanesi hanno svolto un ruolo fondamentale nel guidare gli operatori del diritto nel risolvere il problema della liquidazione del danno non patrimoniale.
2. Può la Tabella milanese diventare la T.U.N. ex art. 138?
In linea teorica la risposta può essere positiva. Può infatti affermarsi che la Tabella milanese mira al completo ristoro del danno subito dalle vittime, tenendo conto dei contrapposti interessi delle vittime e delle compagnie assicuratrici e andando a contemperate anche le esigenze contrapposte di consumatori e compagnie assicuratrici.
La Tabella milanese ha consentito una notevole prevedibilità delle liquidazioni con significative ricadute sulla deflazione del contenzioso, ciò ha significato per le compagnie riduzione dei costi di gestione dei sinistri e per i danneggiati una più rapida e vantaggiosa liquidazione dell’indennizzo.
La Cassazione, inoltre, riconosce alle Tabelle milanesi la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Quindi, da una sommaria analisi si nota come la bozza di T.U.N. e le Tabelle dell’Osservatorio della Giustizia Civile di Milano conducano a risultati abbastanza simili.
3. Conclusioni
Il Presidente della X Sezione Civile del Tribunale di Milano Damiano Spera ritiene “che la bozza di T.U.N., se approvata, potrebbe diventare utile ed equilibrato criterio equitativo, in ossequio a quanto disposto dall’art. 1226 c.c., per la liquidazione di tutti i danni non patrimoniali da lesione macro-permanente del bene salute, a prescindere dalla genesi causale del pregiudizio.
Occorre peraltro dare atto che le ipotesi di non cogente applicazione dell’art. 138 del Codice delle Assicurazioni sarebbero in ogni caso numericamente residuali, in quanto circa i due terzi dei sinistri che determinano danno alla persona derivano da responsabilità medica o da sinistri disciplinati dal Codice delle Assicurazioni e, quindi, già ricadono nel cogente ambito applicativo della Tabella di cui all’art. 138 citato.
Al contrario, rimane certamente impossibile applicare a tutti i sinistri la Tabella delle micro-permanenti ex art. 139 Codice Assicurazioni perché i valori monetari indicati nella Tabella ex art. 139 sono notevolmente più bassi di quelli fissati nella Tabella milanese in relazione alle lesioni micro-permanenti; inoltre, sono nettamente diverse le percentuali di aumento previste per la personalizzazione del danno: il 20% per l’art. 139 ed il 50% per la Tabella milanese.”
Pertanto, lì dove la Tabella Unica Nazionale, attesa dal 2006, vedesse la luce nei termini di cui alla bozza, forse non vi sarebbe più ragione d’essere per la funzione suppletiva della Tabella milanese per il risarcimento del danno non patrimoniale alla salute conseguente a lesioni macro-permanenti.
Autore: Dott.ssa Martina Rapone
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