[vc_row][vc_column][vc_column_text]Per la definizione del danno biologico temporaneo non si può che riferirsi alle Linee guida redatte dalla S.I.M.L.A.[1]: “si realizza nella fase evolutiva della lesione, dal momento della sua produzione sino alla stabilizzazione clinica … è espressione della malattia acuta, o subacuta e della fase di recupero funzionale e convalescenza … non è altro che la fase evolutiva del danno alla persona medicalmente accertabile”.

Il danno biologico temporaneo assoluto

È “totale” o “assoluto” quando si verifica una grave compromissione nella capacità di svolgere atti quotidiani della vita. Dal punto di vista “pratico”, la cosiddetta temporanea assoluta  – come da nota 1 – “dovrà essere riconosciuta per tutta la durata dei ricoveri ospedalieri, in caso di immobilizzazioni di importanti distretti corporei che limitino sensibilmente la capacità di far fronte alle esigenze personali del vivere quotidiani e nei casi di malattie coinvolgenti l’intero organismo, con necessità di terapie che alterino notevolmente la cenestesi”.

Classi di danno biologico temporaneo

Nelle stesse Linee guida S.I.M.L.A. vengono indicate quattro classi di danno biologico temporaneo.

Prima (75 – 100%): ristora “le più gravi compromissioni dell’omeostasi individuale”.

Seconda (50 – 75%): si riferisce a rilevanti compromissioni, tuttavia non produttive di drastiche limitazioni sulle attività ordinarie.

Terza (25 – 50%): ammette condizioni ove l’impatto sulle dette attività sia da medio a lieve.

Quarta (< 25%): comprende quadri clinici che permettono l’esecuzione di gran parte dei comuni atti quotidiani.

Conclusioni

Per quanto attiene alla suddivisione in “temporanea assoluta” e “parziale” si registrano sul territorio nazionale divergenze valutative.

La frase più pericolosa in assoluto è: abbiamo sempre fatto così[2]. Quanto esplicitato nelle  Linee guida SIMLA consente di superare la prassi locale per uniformare i criteri valutativi facendo riferimento ad un unico faro dottrinario.


[1] S.I.M.L.A. Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico, Giuffrè editore, 2016. Cfr Capitolo III a cura del Prof L. Papi e del Dr. N. Bisordi.

[2] Grace Murray Hopper (1906 – 1992): matematica, informatica, militare statunitense.

 

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