Se esistono tanti riferimenti normativi che valgono per tutti, come si spiega l’esistenza di tante differenze valutative?

 

Che “lingua” parlano i medici legali

La stessa. In termini di quantificazione del danno biologico esistono infatti riferimenti normativi e barèmes valutativi che, naturalmente, valgono per tutti.

Perché tante differenze valutative?

Al di là del gioco fra le parti, c’è un ulteriore comprensibile motivo che porta a divergenze valutative: in molte menomazioni i barèmes medico-legali non offrono (come è giusto che sia) quantificazioni “secche” del danno, fornendo infatti delle forbici valutative.

La gran parte delle menomazioni trova infatti un inquadramento valutativo fra un minimo ed un massimo previsti;  risulta quindi assolutamente fisiologica una certa quota di differenza tra valutazioni svolte da più medici legali.

La questione diventa invece patologica quando le differenze sono eccessive e non motivate da solide ragioni scientifiche, bensì da mera logica di parte.

A prescindere da ogni considerazione etica (aspetto che deve comunque guidare il medico-legale nella sua attività valutativa) eccedere in quantificazioni “fantasiose” con sola finalità di parte non offre alcun vantaggio al danneggiato, rendendo soltanto più difficoltosa la trattativa con chi deve risarcire il danno.

C’è poi da considerare che eccessive ed immotivate divergenze valutative portano spesso a contenziosi, con ulteriore aggravio di spese ed ampio dilazionamento dei tempi con cui il danneggiato otterrà il risarcimento.

Una valutazione medico-legale basata su autorevoli fonti legislative e dottrinali (si pensi alle Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico emanate dalla S.I.M.L.A nel 2016) offre invece al patrocinatore del danneggiato una solida base per poter procedere ad una efficace traduzione monetaria del danno.

Conclusioni

Se da un lato sono assolutamente fisiologiche delle differenze valutative motivate da serie basi scientifiche e medico-legali, risultano invece non ammissibili divergenze nella quantificazione del danno biologico eccessive e motivate da sola logica di parte.

Queste ultime sono infatti fonte di inutili e dispendiosi contenziosi, che portano solo a dilazionare i tempi risarcitori non offrendo certamente un servizio efficace né al danneggiato né al suo patrocinatore.