CHI SONO LE VITTIME DEL DOVERE: (L. 466/1980, art. 3; L. 266/2005, art. 1, comma 563)
Magistrati Ordinari;
-appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile: Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Polizie Municipali;
-appartenenti alle Forze Armate: Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare;
-Vigili del Fuoco;
-dipendenti pubblici in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni d’istituto;
-chiunque abbia prestato assistenza ad ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.
che sia deceduto o abbia subito un’invalidità permanente per effetto diretto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
-nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
-nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
-nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
-in operazioni di soccorso;
-in attività di tutela della pubblica incolumità;
-a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
CHI SONO GLI EQUIPARATI A «VITTIME DEL DOVERE»: (L. 266/2005, art. 1, comma 564)
Coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, in Italia o all’estero, riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative.
Ai sensi dell’art. 1, del D.P.R. 7 LUGLIO 2006, n. 243:
-Per missioni di qualunque natura si intende quelle autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente;
-Per particolari condizioni ambientali o operative si intende quelle condizioni implicanti l’esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
CHI SONO LE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA: (Art. 1, L. 302/1990; D.L. 337/2003; Art. 1, L. 206/2004)
-Tutti coloro, cittadini italiani, stranieri o apolidi, che siano deceduti o abbiano subito un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico o da stragi di tale matrice o da atti di criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), verificatisi nel territorio dello Stato;
-Tutti i cittadini italiani che siano deceduti o abbiano subito un’invalidità permanente a causa di atti terroristici o di stragi di tale matrice verificatisi all’estero (L. 369/2003).
I BENEFICI ECONOMICI E ASSISTENZIALI DELLE VITTIME E DEI FAMILIARI:
–Speciale elargizione di € 2.000 per punto percentuale di invalidità, soggetta a rivalutazione ISTAT; € 200.000 per i familiari dei deceduti o per le vittime con invalidità permanente non inferiore all’80%;
–Speciale assegno vitalizio mensile di € 1.033, soggetto a perequazione automatica, per i familiari dei deceduti o per le vittime con invalidità permanente non inferiore al 25% della capacità lavorativa, nonché a coniuge e figli della vittima con invalidità non inferiore al 50%;
–Assegno vitalizio mensile di € 500, soggetto a perequazione automatica, per i familiari dei deceduti o per le vittime con invalidità permanente non inferiore al 25% della capacità lavorativa, nonché a coniuge e figli della vittima con invalidità non inferiore al 50%;
–Diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime o dei familiari in caso di decesso o di invalidità che non consenta la prosecuzione dell’attività lavorativa;
–Due annualità di pensione, comprensive di 13°, per i familiari aventi diritto alla pensione di reversibilità in caso di decesso della vittima;
–Aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, ai fini della pensione e della buonauscita per le vittime o per i familiari dipendenti pubblici o privati o lavoratori autonomi;
-La misura della pensione è pari all’ultima retribuzione integralmente percepita, maggiorata di una quota del 7,5% della retribuzione pensionabile, al raggiungimento, in virtù anche dell’aumento figurativo di dieci anni, della massima anzianità da parte di chi, con un’invalidità non inferiore al 25%, ha proseguito l’attività lavorativa;
–Esenzione ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, esenzione dall’imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici;
–Assistenza psicologica a carico dello stato, borse di studio, gratuito patrocinio;
–Equiparazione ai grandi invalidi di guerra per le vittime con invalidità permanente non inferiore all’80%.
CHE COS’È LA CAUSA DI SERVIZIO:
L’istituto della causa di servizio tutela gli appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico che hanno subito infermità o lesioni a causa del servizio o quando il servizio sia stato concausa efficiente e determinante. Per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è necessario che l’infermità o le lesioni derivino da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio stesso o se i fatti di servizio abbiano concorso con altri fattori o circostanze in maniera determinante ed efficiente. Sono riconoscibili anche gli infortuni in itinere, se connessi all’attività lavorativa e se l’uso del mezzo proprio è giustificato.
La domanda di riconoscimento della causa di servizio deve essere presentata:
–entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento o dell’interdipendenza;
–entro 5 anni dalla cessazione del rapporto di impiego, estesi a 10 anni per patologie ad eziologia incerta o parkinsonismo.
La domanda dovrà essere presentata all’ufficio o al comando presso il quale il dipendente presta servizio, specificando la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio da cui è derivata e le conseguenze sull’integrità psico-fisica. Alla domanda dovrà essere allegata la relativa documentazione sanitaria e i rapporti informativi sui servizi prestati, al fine di consentire una corretta valutazione del nesso di causa tra l’attività svolta e l’infermità o lesione riportata. L’Amministrazione può procedere d’ufficio qualora il dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o sia deceduto in attività di servizio o a causa di un trauma riportato in servizio. La domanda di equo indennizzo può essere presentata contestualmente alla domanda di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio o, nel corso del procedimento di riconoscimento, entro dieci giorni dalla comunicazione che la pratica è stata inviata con relazione al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
I benefici connessi al riconoscimento della causa di servizio sono:
–l’equo indennizzo, consistente in una somma di denaro corrisposta una tantum dall’Amministrazione al dipendente, nel caso in cui l’infermità o lesione sia ascritta ad una delle Tabelle A o B allegate al D.P.R. n. 834/1981. L’art. 49 del D.P.R. n. 686/1957 dispone la riduzione dell’importo dell’equo indennizzo nella misura del 25% se il dipendente ha superato i 50 anni di età e del 50% se ha superato i 60 anni;
-la pensione privilegiata, dal momento in cui cessa dal servizio, per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio e ascritte ad una delle categorie della Tabella A annessa al D.P.R. n. 915/1978 e s.m.i.;
-la retribuzione integrale per tutti i periodi di aspettativa presi a causa delle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio (l’assenza retribuita è di 18 mesi, prorogabili per ulteriori 18 mesi in caso di gravi patologie);
-il rimborso delle spese di cura.
Nel caso di menomazioni ascritte ad una delle otto categorie della Tabella A allegata al D.P.R. n. 915/1978 e s.m.i., è prevista:
· una maggiorazione degli scatti di anzianità pari al 2,50% della retribuzione, per le categorie dalla I alla VI (Legge 539/1950);
· una maggiorazione degli scatti di anzianità pari al 1,25% della retribuzione, per le categorie VII e VIII (Legge 539/1950);
Entro cinque anni dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, può fare domanda di aggravamento e chiedere all’Amministrazione la revisione dell’equo indennizzo già concesso (per una sola volta). Infatti, sebbene sia possibile presentare più di una richiesta di aggravamento, il beneficio della maggiorazione dell’equo indennizzo può essere concesso una sola volta per la medesima infermità. Nel caso di insorgenza di una nuova infermità o lesione correlata ad una menomazione già riconosciuta dipendente da causa di servizio, è possibile fare domanda di interdipendenza, da presentare entro sei mesi dalla data in cui l’interessato ha avuto piena conoscenza della nuova infermità e del suo possibile nesso causale con la menomazione già riconosciuta dipendente da causa di servizio. Questo termine è da considerarsi perentorio ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo.
Relativamente alla pensione privilegiata, questa spetta al dipendente che abbia contratto infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio, anche se tali infermità non comportano l’inidoneità al servizio. La pensione privilegiata viene attribuita a prescindere dall’età del dipendente e dall’anzianità contributiva da questi maturata. Se il collocamento in quiescenza è stato determinato dall’infermità stessa, il beneficio viene assegnato d’ufficio. In tutti gli altri casi occorre presentare domanda. Se, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, le infermità o lesioni non sono state ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, l’interessato può fare domanda entro cinque anni dalla cessazione del servizio (termine elevato a dieci anni in caso di parkinsonismo o in caso di invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita). Nel caso in cui l’infermità o lesione sia già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, la domanda di pensione privilegiata può essere presentata, dopo la cessazione, entro due anni dalla data del collocamento a riposo per avere diritto al beneficio fin dal giorno del collocamento a riposo stesso. Se trascorrono più di due anni dal collocamento in quiescenza, si avrà diritto al beneficio a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata. È possibile presentare domanda anche quattro anni prima del previsto pensionamento, a condizione che l’infermità o lesione sia già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascritta ad una delle otto categorie della Tabella A.
La pensione privilegiata è pari:
· alla base pensionabile ordinaria aumentata del 10%, se più favorevole e se il dipendente ha raggiunto 15 anni di servizio;
· alla base pensionabile per la prima categoria;
· al 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40% o 30% della base pensionabile per la seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria;
· alla base pensionabile aumentata dello 0,20% e dello 0,70%, per la settima e ottava categoria, per ogni anno di servizio utile per chi ha prestato almeno cinque anni di servizio effettivo, senza superare il 44% della base pensionabile.
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