Si riconosce la responsabilità della struttura sanitaria anche quando l’errore è commesso dal singolo medico.
1. La struttura sanitaria
I danni derivati da eventi di malprcatice medica, qualora il fatto sia imputabile alla struttura sanitaria coinvolta nel trattamento stesso, sono inquadrabili all’interno della responsabilità contrattuale. Infatti, il rapporto che lega la struttura sanitaria al paziente trova la sua origine in un contratto definito contratto di spedalità o di assistenza sanitaria. Tale contratto sorge non soltanto quando le parti stipulano un vero e proprio documento scritto, ma anche a seguito della semplice accettazione del paziente all’interno della struttura sanitaria. La struttura sanitaria, quindi, nel caso in cui non adempia correttamente alle prestazioni sulla medesima gravanti in virtù del suddetto contratto di spedalità risponde ai sensi dell’articolo 1218 c.c.
La struttura sanitaria risponda contrattualmente anche nel caso in cui si avvalga di dipendenti o di collaboratori esterni, siano essi esercenti professioni sanitarie (come medici, infermieri eccetera) o personale ausiliario, e siano tali soggetti a porre in essere la condotta che ha determinato l’evento dannoso: in tal caso, la struttura sanitaria risponde ai sensi dell’articolo 1228 c.c. , il quale stabilisce che il debitore, il quale per adempiere alla propria obbligazione si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi ultimi. (Cass., civ., sez. III, n. 24688, 5 novembre 2020).
2. Onere della prova
Il paziente danneggiato che agisce in giudizio per far valere la responsabilità della struttura sanitaria, deve limitarsi a dedurre l’inadempimento che costituisce causa o concausa efficiente del danno dell’obbligazione gravante su quest’ultima e provare il contratto intercorso tra il medesimo e la struttura sanitaria (o eventualmente il medico di cui la struttura sanitaria si è avvalsa); mentre resta a carico della struttura sanitaria l’onere di provare il proprio esatto adempimento alla suddetta obbligazione per andare esente da responsabilità. In tali fattispecie l’inadempimento del debitore potrà rilevare soltanto nel caso in cui l’evento dannoso sia riconducibile dal punto di vista causale a detto inadempimento: quindi, il debitore sarà responsabile del danno subito dalla controparte solo qualora esso sia stato causato dall’inadempimento del debitore stesso. In considerazione di ciò, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non si può limitare ad allegare un inadempimento qualsiasi della struttura sanitaria o del personale di cui la medesima si è avvalsa, bensì deve individuare un inadempimento che sia astrattamente efficiente a produrre il danno che il medesimo ha subito.
3. Il riparto della responsabilità tra medico e struttura ospedaliera
“La responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario, giacchè essa origina da due fatti distinti: quella derivante dall’inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all’erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza); quella derivante dall’attività illecita, trovante occasione nell’erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 c.c.”. Pertanto, nel momento in cui la struttura sanitaria si avvale di un ausiliario per le proprie prestazione e questi commetta un errore, la struttura è responsabile in solido ai sensi dell’art. 1228 c.c. (Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 3367/2021 del 18 novembre 2021).
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