Parliamo di responsabilità medica. Responsabile il chirurgo, perché non è sufficiente praticare l’intervento, occorre seguire il paziente anche nel post operatorio. Questo quanto emerge dalla Cassazione n. 13509/2022.

1. Follow-up

Il termine inglese follow-up (termine inglese per “osservazione”, “controllo”, “monitoraggio”) indica una fase di controllo continuo o periodico e programmato (a seguito di un’azione o intervento); è utilizzato in particolare in campo sanitario.

In medicina lo scopo è di diagnosticare, prima della comparsa di sintomi, una ripresa della malattia, una nuova patologia collegata alla precedente o un effetto dannoso legato al trattamento.

Quindi, il termine tecnico “follow-up” indica i passi da compiere per seguire in modo corretto una persona che ha ricevuto una diagnosi di tumore e che ha affrontato i trattamenti per cercare di eliminare la malattia.

2. Il caso

Gli eredi di un paziente affetto da melanoma ricorrono in giudizio per ottenere il riconoscimento dei danni iure proprio ed hereditatis conseguenti alla morte del parente. Quest’ultimo nel 1985 era stato sottoposto all’asportazione di un melanoma. Dopo l’intervento non veniva eseguito un esame istologico e neppure un follow up informativo. 

Nel 1997 compariva nel cavo ascellare una metastasi massiva di melanoma, che, nonostante le cure e i diversi trattamenti, conduceva il paziente alla morte. Secondo i medici lo stesso era collegato all’intervento del 1985.

I parenti nel ricorso principale rendevano noto che la consulenza tecnica aveva fatto presente che l’esame istologico effettuato nell’anno 1997 aveva rivelato la presenza di un melanoma al primo stadio con percentuale di sopravvivenza, in caso di cure e controlli adeguati, del 97% a cinque anni e al 95% a 10 anni.

Il tribunale accoglieva la domanda risarcitoria, confermata dalla Corte di Appello, la quale affermava la rilevanza causale, ai fini del decesso, del mancato follow up di cui a rispondere era il chirurgo, come tale e come sanitario dell’azienda. Sussisteva quindi per i giudici il danno da perdita di chances di sopravvivenza.

Il medico con ricorso incidentale si opponeva alla sentenza contestando l’addebito come responsabilità da “équipe” perché la morte non era riconducibile ad un intervento chirurgico inadeguato da parte dei sanitari, bensì alla responsabilità della struttura sanitaria per il mancato follow up. Inoltre faceva presente che la Corte aveva accordato il danno da perdita di chance, quando era stato chiesto un danno da morte, fondando la richiesta su un necessario follow up che ai tempi del primo intervento non era previsto dai protocolli, ma solo da studi scientifici degli anni successivi.

3. La Cassazione

La Cassazione Civile – Sez. III – sentenza n. 13509/2022, ritiene infondati i motivi e specifica come “l’attività del medico non può essere limitata all’intervento di cui risulta essere incaricato ma deve ritenersi estesa, in coerenza alla correlata esigenza di tutela della salute del paziente, alle informazioni per il doveroso “follow up” prescritto dai protocolli ovvero comunque, nel caso accertato dal giudice di merito in modo resistente alle svolte censure, fatto proprio come corretto dalla comunità scientifica in relazione alla specifica, e qui affatto trascurabile diagnosi di melanoma effettuata nel caso concreto.”

La Cassazione precisa, altresì, che l’eventuale corresponsabilità di altri professionisti non può escludere, per una ragione prima logica che giuridica, quella del chirurgo, ritenuto, quindi, responsabile per non aver fornito al paziente le necessarie indicazioni dopo un intervento chirurgico di asportazione di un melanoma.

Autore: Avv. Martina Rapone

Hai bisogno di una perizia medico legale?

Compila il questionario cliccando QUI e sarai subito ricontattato!