1. Introduzione. Danno estetico, come si valuta?

La Commissione di cui al D.M. 26 Maggio 2004 ha stabilito che “la valutazione del danno estetico, in quanto parte integrante del pregiudizio alla integrità psico fisico della persona, è di stretta competenza medico legale. Detta valutazione deve far parte della percentuale complessiva riconosciuta dal medico valutatore e deve essere stimata in base alle indicazioni tabellari”. 

Per evitare il più possibile risarcimenti basati sulla mera “soggettività” del valutatore, in ambito medico legale ci si deve basare su fonti dottrinali riconosciute sul territorio nazionale.

In questo senso le più autorevoli sono rappresentate dalla Linee guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico redatte dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni nel 2016 (Giuffrè editore). 

2. Le linee guida Simla

Per la valutazione del danno estetico, le Linee guida SIMLA hanno individuato “6 classi di crescente gravità, all’interno delle quali la quantificazione deve essere modulata in base alle caratteristiche intrinseche … ed estrinseche”.

Nell’ambito della singola classe il danno andrà dunque valutato sulla base dei suoi caratteri morfologici e del distretto interessato, nonché delle caratteristiche del paziente stesso (sesso ed età). 

Nel caso la menomazione venga in parte emendata da successive cure, la valutazione dovrà essere effettuata alla luce del risultato ottenuto. 

Di seguito una tabella di sintesi relativa alla quantificazione del danno biologico in rapporto alle singole classi.

classe di danno estetico quantificazione del danno biologico
Classe I. 

Pregiudizio lievissimo

1 – 5%
Classe II. 

Pregiudizio da lieve a moderato

6 – 15%
Classe III. 

Pregiudizio da moderato a rilevante

16 – 25%
Classe IV. 

Pregiudizio molto rilevante

26 – 35%
Classe V. 

Pregiudizio grave.

36 – 50%
Classe VI. 

Pregiudizio gravissimo con ripercussioni su funzioni diverse da quella estetica.

51 – 65%

Per quanto sia innegabile una quota di soggettività valutativa, grazie ad autorevoli fonti dottrinarie il medico legale è in grado di formulare una quantificazione del pregiudizio estetico secondo criteri oggettivi riconosciuti su tutto il territorio nazionale. 

3. Conclusioni

Valutare il danno estetico comporta una innegabile quota di soggettività da parte del medico valutatore. 

Grazie ai barèmes di riferimento (su tutti le Linee Guida redatte dalla SIMLA) è tuttavia possibile formulare una valutazione che rientri in canoni oggettivi riconosciuti su tutto il territorio nazionale, garantendo al danneggiato una adeguata ed efficace tutela medico legale. 

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