I- Introduzione, parliamo del danno psichico

La valutazione medico-legale del danno psichico rappresenta uno dei più frequenti aspetti di divergenza valutativa fra le parti.

È dunque fondamentale, ai fini di una corretta impostazione della richiesta di parte, che vi siano: un solido nesso di causa fra l’evento traumatico e la malattia insorta, nonché una corretta quantificazione del danno.

Il faro valutativo restano sempre le Linee guida redatte nel 2016 dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni che a loro volta fanno ampio riferimento alla Guida redatta da Buzzi e canini nel 2014.

 

II- Le linee guida medico legali

In primo luogo si deve evidenziare come la valutazione del danno psichico debba essere fatta solo quando il danno stesso si sia stabilizzato; esistono infatti disturbi che vanno incontro a risoluzione completa, mentre altri esitano in postumi permanenti.

Andrà poi valutato con attenzione il “peso” delle pre-esistenze patologiche (eventuale psicopatologia di cui era già affetto il paziente e che può, ad esempio, essere aggravata dal trauma stesso).

Altro aspetto sui cui porre l’attenzione, pur tenendo conto del diverso modo di rispondere agli eventi tra persona e persona, risulta essere la idoneità lesiva del trauma a produrre il danno psichico. Nelle Linee guida medico legali è presente una scala di rilevanza degli eventi con apposito coefficiente di taratura del danno biologico, cui lo specialista in medicina legale può attingere per un corretto inquadramento del caso.

Non va poi dimentica la possibile simulazione, conscia o inconscia che sia, in merito alla quale esiste ampia ed esaustiva letteratura anche in ambito medico legale e che deve far parte del bagaglio tecnico del medico valutatore.

 

III- Conclusioni

La valutazione del danno psichico è senz’altro complessa e troppo spesso gravata da eccessive divergenze valutative fra le parti. Sono infatti purtroppo non infrequenti eccessive richieste di parte che certamente non giovano né al danneggiato (che si vede decurtare di molto le proprie aspettative risarcitorie) né allo studio che lo tutela.

 

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