Un errore medico può avere conseguenze devastanti per i pazienti e le loro famiglie. Essere informati sui propri diritti e sulle azioni da intraprendere può fare una significativa differenza nel gestire la situazione e ottenere il giusto risarcimento.

La prima cosa da fare è accertarsi della presenza di responsabilità medica, in quanto non sempre un evento avverso è un errore medico, ma una complicanza.

E’ bene ricordare, che portare avanti un caso non sostenibile espone ad alto rischio di sconfitta, che si traduce in spese inutili per l’assistito (spese giudiziarie di qualche migliaia di euro) e ad una cattiva pubblicità per lo studio legale che ha seguito la pratica, oltre alla perdita di tempo e soldi. Inoltre, denunciare un medico, senza che questo abbia commesso alcun errore, non è eticamente giusto.

Per un caso di malasanità a chi rivolgersi dunque: a uno studio legale specializzato in risarcimento danni, il quale, una volta accertata la responsabilità medica, prosegue con la richiesta danni per ottenere un giusto ed equo risarcimento e a un team di medici legali e specialisti che accerteranno gli errori medici e proseguiranno poi con la successiva perizia medico legale che servirà all’avvocato per dimostrare la presenza di casi di malasanità.

 

Cosa s’intende per errore medico

Tutti gli avventi avversi della medicina si suddividono in due blocchi: la complicanza e l’errore medico.

La giurisprudenza dice, che la complicanza non si paga, mentre l’errore si.

Come si fa a distinguere i due blocchi?

  1. Errore medico definizione: eventi prevedibili, che potevano essere prevenuti. Si verifica quando un professionista della salute, agendo o omettendo di agire, causa un danno al paziente che sarebbe potuto essere evitato seguendo le linee guida e gli standard di cura riconosciuti.
  2. Complicanza: eventi prevedibili, ma che non potevano essere prevenuti. Oppure eventi non prevedibili.

Un esempio lampante è il covid durante la prima ondata. I medici si sono trovati davanti a questo virus sconosciuto, che attacca le vie respiratorie profonde. Quindi si procede con il supporto della funzionalità ventilatoria del paziente; nonostante ciò, morivano. Solo mesi dopo, si viene a scoprire che morivano per un problema coagulativo.

Quindi, era prevedibile che un paziente, che arriva in ospedale a causa di un virus Sars e

insufficienza respiratoria, muoia poi, per una coagulazione intravascolare disseminata?

Questa è una tipica situazione non prevedibile.

La grandissima maggioranza, però, sono casi che sono prevedibili, perché nella letteratura medica sono descritti.

Dunque, tutto si gioca su questa domanda: “i sanitari potevano prevenire questo evento?”

Ed è qui che interviene il medico legale.

Gli errori sanitari possono avvenire in varie fasi del processo di cura e possono essere il risultato di negligenza, distrazione, inesperienza o errori di sistema.

Ma cosa si intende per malasanità? La malasanità è una carenza generica della prestazione dei servizi professionali rispetto alle loro capacità che causa un danno al soggetto beneficiario della prestazione.

 

Cosa s’intende per rischio clinico

Il rischio clinico rappresenta la probabilità che un paziente subisca un danno come risultato di un intervento sanitario. L’obiettivo della gestione del rischio clinico è di identificare, prevenire e minimizzare i rischi attraverso le migliorie delle pratiche e dei processi ospedalieri, assicurando così la sicurezza dei pazienti.

Il risk management rappresenta l’insieme delle azioni messe in atto con l’obiettivo di migliorare le prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza del paziente, basata sull’apprendimento dall’errore.

Il risk management, affinchè sia efficace, deve interessare tutte le aree in cui l’errore può manifestare durante l’iter clinico del paziente. Solo una buona gestione del rischio clinico può portare a cambiamenti nella pratica clinica, promuovendo una cultura della salute più attenta.

 

Tipologie di errori sanitari

Ci sono due macrogruppi di casi di responsabilità professionale medica:

  1. Casi di minimo danno, dove, anche se c’è colpa medica, non ha senso portare avanti la causa (le spese possono superare il risarcimento). In base a questo, una prima selezione si può fare in base all’entità del caso in termini economici. (Es: fratture alle dita, operazioni al tunnel carpale, operazioni all’alluce valgo, ecc). Per cercare di capire quali casi hanno un danno minimo da pochissimi punti, ci si può affidare a: “Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico”. Consultando questo manuale, riusciamo ad avere una prima valutazione a grandi linee in termini di punteggio, in base alla parte del corpo e al tipo di danno.
  2. Casi di maggiore interesse: su tutti dominano le infezioni nosocomiali (infezione che il paziente può contrarre dentro l’ospedale. Es: un paziente entra per una frattura del femore ed esce con un’infezione della protesi d’anca e mobile).

Dunque, le infezioni ospedaliere sono la prima causa di responsabilità professionale medica in Italia. Per capirlo, oltre alla data della manifestazione dei sintomi, si va a vedere l’antibiogramma (quando c’è un’infezione ospedaliera, nella cartella clinica ci saranno degli esami colturali, i quali se indicano la parola “resistente” sicuramente sarà un’infezione ospedaliera; i virus che si prendono durante la vita di tutti i giorni saranno invece, sensibili agli antibiotici prescritti, per cui non sono forti come quelli presi in ospedale).

Poi ci sono gli interventi chirurgici, i quali si possono suddividere in due grandi casistiche:

quelli “di routine” e quelli “difficili”. In genere, quelli “difficili” non sono fonte di responsabilità sanitaria perché ci si può appellare alla “speciale difficoltà” dell’operazione.

Mentre, invece, sugli interventi semplici è raro che non si può prevenire il danno e quindi prevenire errori chirurgici. Dunque se c’è stato un evento avverso, è probabile che sia un errore medico intervento chirurgico. Qui il medico legale è fondamentale perché deve visionare il verbale operatorio (la documentazione medica qui è molto rilevante) per accertare l’errore sanitario.

Poi un altro aspetto di estremo rilievo è quello oncologico. La parte della trattazione dei tumori si può dividere in due blocchi: la parte diagnostica e la parte terapeutica. Per quest’ultima parte, ci sono chiarissime linee guida codificate, per cui la terapia è quasi impossibile sbagliarla; esistono dei protocolli internazionali che dicono che terapia usare, quale dosaggio, il modo di somministrazione. 

L’incertezza sta nella parte diagnostica perché a volte, un ritardo della diagnosi può comportare che un tumore da guaribile diventa inguaribile. Quindi, nella stragrande maggioranza, ci si concentra nella parte diagnostica con errori diagnostici, il cui ritardo ha comportato danni gravi al paziente.

Poi ci possono essere anche errori di comunicazione, ovvero fallimenti nella comunicazione tra il personale sanitario o tra il personale, come il mancato consenso informato.

Secondo l’ultimo report Marsh nel settore Medmal del 2023, al primo posto c’è l’errore chirurgico, che concerne il 32% dei sinistri (prevalenza costante negli anni), al secondo l’errore diagnostico (22%), al terzo quello terapeutico, inteso quale errore afferente l’indicazione di terapie non farmacologiche errate o non appropriate, nonché l’erogazione di trattamenti non idonei, pari al 10% (in crescita rispetto agli anni precedenti).

Seguono, in misura minoritaria:

  • le cadute accidentali (7%);
  • le infezioni (6,5%);
  • gli errori connessi a procedure invasive e assistenziali (4%);
  • gli errori da parto/cesareo (3%);
  • gli errori anestesiologici e livello di servizio (2%).

 

Cosa fare se si è vittime di errore medico

In caso di errori medici cosa fare?

Innanzitutto, prima di denunciare casi di malasanità, come attività preliminare, possiamo sicuramente basarci su due punti semplici, ma salienti:

  • Non devono essere passati più di 10 anni, altrimenti non si può procedere con una

richiesta danni accusare le conseguenze di un eventuale errore medico; quindi 10 anni a partire da

 quando il danno si è manifestato. Attenzione, questo vale per le aziende ospedaliere, ma

 per l’extra-contrattuale (studio privato), gli anni sono 5;

  • Le conseguenze fisiche o le limitazioni a seguito dell’episodio considerato devono

 essere evidenti, con la presentazione di difficoltà nello svolgere una vita normale.

 

Successivamente, per poter procedere, è necessario essere in possesso della relativa documentazione medica (cartelle cliniche/diario clinico, referti medici, prescrizioni, ecc.).

Affinché lo studio di fattibilità venga svolto con accuratezza, la cartella clinica deve essere completa. Ricordiamo che, la persona malata ha pieno diritto di visionare la propria cartella clinica durante il suo ricovero e di chiederne una copia una volta dimesso.

Volendo schematizzare l’iter che separa l’errore in medicina riportato dal paziente, durante il suo percorso di diagnosi e/o terapia, dall’ottenere un giusto risarcimento, si riportano di seguito i punti salienti:

  1. iter clinico del paziente (il paziente si sottopone a cure ospedaliere);
  2. presunto danno sanitario (il paziente inizia a pensare di aver subito un danno medico);
  3. l’assistito contatta IML per una pre-perizia, uno studio di fattibilità che serve per accertare la presenza di un errore medico e quindi di un caso di malasanità;
  4. La valutazione può essere positiva, quindi un caso ammissibile o negativa, quindi un caso non ammissibile. Nel caso in cui abbiamo un esito positivo dello studio di fattibilità, l’assistito contatta l’avvocato per iniziare la richiesta danni;
  5. IML redige la perizia medico legale, che servirà all’avvocato per dimostrare il nesso di causa fra evento avverso e danno subito;
  6. visita e valutazione del medico legale della compagnia di assicurazione o della azienda ospedaliera di controparte;
  1. nel caso in cui controparte ammetta la responsabilità sanitaria si passa a una trattativa stragiudiziale con conseguente offerta risarcitoria e firma dell’accettazione tra le parti. Se c’è invece, il diniego del caso, si passa direttamente a un contenzioso;
  1. Nel caso del diniego, inizio del contenzioso con citazione del 696 bis, ATP (accertamento tecnico preventivo). Attenzione: in questa parte ancora non si è in una vera e propria causa dove si hanno tutte le spese processuali in caso di perdita;
  2. Nomina del CTU e inizio delle operazioni peritali all’interno del 696 bis ATP, con assistenza dei nostri medici;
  3. Il CTU emette la consulenza: se positiva per il presunto danneggiato si tenta l’accordo con la controparte. Nel caso in cui la controparte non voglia raggiungere un accordo, si va avanti con la causa. In caso invece la CTU sia negativa per il presunto danneggiato, ci si ferma evitando di incorrere nella soccombenza alle spese di lite totali;
  4. Il giudice emette la sentenza.

Quindi, se si pensa di essere stato vittima di errore sanitario,  prima di denunciare un medico per diagnosi sbagliata, o effettuare una denuncia medico per intervento sbagliato, oppure, in generale, una denuncia per errore medico, bisogna accertarsi, con un medico legale e il medico specialista del caso, che il caso sia sostenibile, che sia quindi un reale caso di malasanità; solo dopo la positività della studio della fattibilità, contattare un avvocato specializzato in risarcimento per danni, per proseguire con la richiesta danni. 

Nel frattempo il medico legale proseguirà con la redazione della perizia medico legale che servirà all’avvocato per dimostrare il nesso di causa fra l’evento avverso e il danno subito.

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