[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il danneggiato prima di instaurare un giudizio contro la struttura sanitaria che ritiene responsabile del danno subito dovrà, per evitare di incorrere in rischi, richiedere una pre-valutazione di fattibilità della propria pratica tramite una idonea perizia medico legale.

1. Responsabilità medico-sanitaria

In ipotesi di danni riportati a seguito di intervento chirurgico, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, il titolo della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria (nonché al medico operante) è di natura contrattuale, che si origina grazie al contatto che si instaura tra medico e paziente (Cass. S.U., 1luglio 2002, n. 9556)

Si è in presenza di un cosiddetto contratto di spedalità, atipico a prestazioni corrispettive, che si conclude all’atto dell’accettazione del paziente presso la struttura e da cui insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473; Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593).

La struttura sanitaria risponde quindi, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico ma anche dell’opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari.

In conclusione, in ipotesi di danno conseguente ad intervento chirurgico, la struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità contrattuale, sia per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., laddove vengano inadempiute obbligazioni connesse al contratto di spedalità e direttamente a carico dell’ente debitore (assistenza post – operatoria; sicurezza delle attrezzature e degli ambienti; custodia dei pazienti, tenuta della cartella clinica; vitto ed alloggio), sia per fatto dei dipendenti ovvero degli ausiliari, ex art. 1228 c.c., con riferimento all’inadempimento della prestazione medico – professionale svolta dal sanitario.

2. L’ onere della prova

Per quanto concerne, poi, il riparto dell’onere della prova, il paziente che agisce in giudizio deducendo l’inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria deve provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare l’inadempimento del medico, restando a carico del debitore l’onere di provare l’esatto adempimento.

In buona sostanza, al paziente è richiesto di provare l’esistenza del contratto e l’aggravamento della situazione patologica ovvero l’insorgenza di nuove malattie; il medico (ovvero l’ente ospedaliero o la struttura sanitaria) deve dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi furono determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.

Quindi incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno, l’onere di provare il nesso di causalità tra l’evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l’azione o l’omissione dei sanitari.

3. L’importanza della pre-perizia

La domanda risarcitoria proposta va rigettata lì dove la parte non soddisfi l’onere probatorio sulla stessa gravante ed inerente, in primo luogo, la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta posta in essere dai sanitari ed i postumi successivamente manifestatiti.

L’assoluta carenza sul piano deduttivo e probatorio della pretesa fatta valere, l’insussistenza di un nesso di causalità, facilmente stigmatizzate dalla controparte e dalla CTU disposta dal giudice giustificano la valutazione in ordine alla manifesta infondatezza delle relative domande e l’impossibilità di ottenere il risarcimento danno richiesto oltre all’aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave identificando la c.d. temerarietà della lite.

Ciò rischia di comportare non solo il mancato riconoscimento del risarcimento del danno ma anche la condanna, per soccombenza, delle spese di lite totali.

Quindi, prima di intentare una causa di richiesta del danno per responsabilità sanitaria, è necessario che ci siano dei reali e concreti presupposti per poter procedere a norma di legge. In primis bisogna sottoporre il caso ad una valutazione (pre-perizia) da parte di un esperto medico legale che, a sua volta, ha il compito di valutare la fattibilità o meno della pratica in base alle risultanze medico legali che lo competono.

Mercoledì 1 Dicembre ore 18:00 ci sarà un webinar che tratterà proprio di questi temi.

REGISTRATI 

 

Autore: Dott.ssa Martina Rapone

 

Hai un caso di presunta malasanità e hai bisogno di uno studio di fattibilità prima di procedere?

Contattaci subito e avrai la tua Pre-perizia entro 30 giorni dal caricamento della documentazione necessaria.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]