Liquidazione e risarcimento del danno

Per liquidazione equitativa si intende la decisione del giudice, detta valutazione equitativa, secondo equità. In questo modo completando la legge laddove risulta impossibile, o molto difficile, stimare un danno ai fini del relativo risarcimento. Il principio è previsto, tra l’altro, dall’articolo 1226 del Codice Civile che recita così: “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.
In parole povere il giudice sostituisce il suo apprezzamento alla legge, ovviamente senza scadere nell’arbitrio.
Con il recente pronunciamento, la Cassazione, che ha rigettato il ricorso dell’attore, ha stabilito un criterio importante per quanto riguarda l’onere della prova. Il caso riguardava una materia che interessa poco la medicina legale (si trattava di una disputa fra una società telefonica e uno studio di professionisti che ricorrevano per il ritardo nell’installazione della loro linea) ma che può formare un importante precedente per casi che, invece, la toccano da vicino.
La Corte ha stabilito che chi ricorre in giudizio, nonostante la difficoltà per il giudice di reperire prove del danno, ha in ogni caso l’onere di dimostrare non solo il cosìddetto an debeatur del diritto alla liquidazione del risarcimento del danno (ovvero se il danno è dovuto a fronte della lesione), ma deve anche produrre in giudizio ogni elemento che possa essere utile a quantificare il danno.
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