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Cos’è il danno patrimoniale?

Per danno patrimoniale si intende ogni lesione quantificabile da un punto di vista economico-patrimoniale. Le componenti di questo tipo di danno sono due:

1. danno emergente, ovvero la diminuzione del patrimonio;

2. lucro cessante, ovvero il mancato guadagno cagionato dal fatto lesivo.

Nella “partita”, ovviamente, entra anche il “nesso di causalità”. I danni, infatti, come recita l’articolo 1223 del Codice Civile, sono risarcibili solo se sono conseguenza diretta e immediata del fatto lesivo.

 

Il risarcimento del danno patrimoniale

Tornando alle componenti, ai fini di fare un quadro sul risarcimento del danno patrimoniale, per quanto riguarda il danno emergente esso può essere risarcito per equivalente. Ovvero al danneggiato si riconosce una somma a compensazione della diminuzione del patrimonio.

Non è previsto però il ripristino della situazione patrimoniale del soggetto leso antecedente al danno. 

Questo danno inoltre può essere risarcito in forma specifica. E in questo caso sì che il danneggiato ottiene il ripristino dello stato patrimoniale precedente al fatto lesivo che lo ha intaccato.

Il lucro cessante  è invece valutato, e quindi liquidato dal giudice secondo equità. In questo caso ci si affida all’apprezzamento del giudice (che non deve scadere mai in arbitrio) in quanto, rispetto, al danno emergente, il lucro cessante presenta spesso difficoltà nell’essere accertato. Il risarcimento da mancato guadagno è sottoposto a un giudizio cosiddetto di probabilità da parte dell’autorità giudiziaria. E’ altresì necessario, però, che la parte danneggiata (come ha stabilito anche un recente pronunciamento della Cassazione) offra quante più possibili prove e elementi certi sull’esistenza del lucro cessante.

 

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